Natura costitutiva e non dichiarativa delle divisioni giudiziali e sue conseguenze nei casi di masse plurime

Natura costitutiva e non dichiarativa delle divisioni giudiziali e sue conseguenze nei casi di masse plurime

Parere del novembre 2025

Natura costitutiva e non dichiarativa delle divisioni giudiziali e sue conseguenze nei casi di masse plurime, da considerarsi unificabili anche da parte del giudice nell’interesse delle parti, in difetto di un loro accordo in proposito

1. La divisione è un negozio a effetti reali con funzione distributiva, sicché è costitutiva e non meramente dichiarativa. Essa produce un nuovo assetto di proprietà esclusive creandone più di una e non si limita a dichiarare diritti già esistenti

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la memorabile sentenza del 7/10/2019, n. 25021, hanno affermato la natura della divisione (tanto contrattuale che giudiziale) quale fatto ad efficacia costitutiva e non meramente dichiarativa. Questa pronuncia ha superato, con una radicale inversione di tendenza, la tradizionale tesi della natura dichiarativa delle divisioni. Queste, sia ereditarie che ordinarie, vanno assimilate tra loro quanto alla natura ed all’esito, essendo appunto tutte ad effetti reali e con funzione distributiva.  L’efficacia modificativa e al tempo stesso costitutiva delle divisioni viene desunta dal fatto che esse determinano un significativo mutamento nella sfera giuridica dei condividenti, comportando il passaggio dalle titolarità indivise per quote, alle proprietà esclusive delle porzioni dei beni assegnati con il cosiddetto apporzionamento. In proposito detta pronuncia afferma che la retroattività di cui all’art. 757 C.C. “si accompagna per sua natura all’efficacia costitutiva” mentre “non possono retroagire gli effetti di un atto che si limiti a dichiarare o accertare la situazione giuridica già esistente”. La divisione infatti è un negozio con una causa non di scambio ma distributiva ad effetti reali. Il principio cardine, che ispira e sovrintende la funzione distributiva, è innanzitutto quello della rigorosa proporzionalità oggettiva tra quote e porzioni. Poiché la divisione giudiziale è costitutiva, il Giudice crea e non dichiara i nuovi diritti esclusivi. Ciò implica un suo margine discrezionale di scelta e non una mera applicazione automatica di regole astratte.

2. La procedura di divisione giudiziale ha natura mista. Non è solo un processo meramente contenzioso ma ha pure un contenuto negoziale. Le parti chiedono al Giudice non solo di accettare ma anche di attuare la divisione autorizzando lo stesso a compiere tutte le operazioni all’uopo necessarie

Vale evidenziare che nella divisione giudiziale, circa l’aggiudicazione dei lotti e l’attività prodromica di formazione dei progetti, il ruolo del Giudice non è quello di comporre una lite, bensì quello di mandatario delle parti a concludere il negozio divisorio, ruolo quest’ultimo assimilabile alla funzione del terzo di cui all’art. 1349 C.C. (di determinazione cioè dell’oggetto del contratto da parte dello stesso terzo).

Il deferimento al terzo ed in subordine all’Autorità giudiziaria si trova esplicitato nelle molteplici fattispecie di cui ai seguenti articoli del C.C.: -631, commi 2 e 3; -664, commi 2 e 3; -778, commi 2 e 3; -1286, commi 2 e 3; -1287, comma 3; -1473, commi 1 e 2; -2264, comma 1; -2603, ultimo comma.

Nel procedimento divisionale il Giudice, con l’aggiudicazione dei lotti, conclude, come insegnano giurisprudenza e dottrina, un negozio giuridico per conto e nell’interesse dei condividenti suoi mandanti. Questo secondo ragionevolezza, ponderazione e proporzionalità nel rispetto delle norme sostanziali in materia ed appunto analogamente a quanto fa il terzo arbitratore, ex art. 1349 C.C.. La differenza del ruolo tra giudicante e intermediario emerge dal codice di rito che distingue nettamente il processo di cognizione dal procedimento speciale di divisione. In quest’ultimo, il Giudice prima propone ai condividenti un progetto e se questi non lo accettano poi dispone in loro vece.

Tale prospettazione è in palese sintonia con il disposto dell’art. 2932 C.C. in materia di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto, secondo il quale è possibile anzi dovuta “una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso”.

3. La divisione di masse plurime deve essere, secondo il diritto vivente, eseguita mediante singole molteplici procedure separate. La Corte Suprema ha ammesso però la possibilità di una unificazione negoziale delle stesse pattuita, tra i condividenti per attuare così un’unica divisione. La giurisprudenza, in difetto di accordo tra le parti, non ha ancora ammesso l’unificazione ad opera del Giudice benché questo possa disporre nell’interesse e in luogo dei suoi mandanti.

Si distinguono infatti le divisioni di masse singole da quelle di una pluralità di masse di diverse provenienze. In proposito, secondo la Corte di Cassazione, la pluralità dei titoli di acquisto ingenera plurime comunioni, con la conseguenza che ciascun compartecipe non vanta sulla totalità dei beni un diritto corrispondente alla somma delle singole frazioni che gli derivano da ciascun titolo, ma è titolare di tanti diritti, ciascuno per la quota corrispondente ad ogni titolo di acquisto. Attribuendo ad un condividente su una sola massa la somma delle quote vantate su masse diverse, gli si assegnerebbero beni eccedenti la sua frazione di diritto su quella massa, escludendolo al contempo dalle altre (e reciprocamente si opererebbe nei confronti dei restanti condividenti). In conseguenza di ciò, l’atto di divisione di più masse ha solo apparentemente natura di accertamento o dichiarativa, costituendo in realtà un negozio ad effetto traslativo che può essere qualificato in termini sia di permuta (in caso di assegnazione ad un condividente, su una sola massa, di beni di valore corrispondente alla somma dei diritti a lui spettanti pro quota su ciascuna delle altre masse), sia di compravendita (in caso di assegnazione ad un condividente di una quota di fatto eccedente quella di diritto).  In definitiva, nell’ipotesi di scioglimento di più comunioni generate da più titoli, si realizza non un atto meramente dichiarativo ad effetto retroattivo bensì un negozio traslativo di diritti. Questo anche nel caso in cui non si proceda a compensi o conguagli. La giurisprudenza basata sul presupposto (superato) della natura dichiarativa delle divisioni,  è però mitigata da varie pronunce che hanno introdotto la possibilità di procedere ad una sola divisione quando le parti vi consentono, con un atto di conferimento delle singole masse comuni in un’unica comunione (V. ex multis: Cass. n. 314/2009;  n. 3029/2009; 6/2/2019 n. 3512; n.5798/2012; n.25756/2018; n.15494/2019 e n.15764/2020). Si parla in proposito di “principio di autonomia delle comunioni derivanti da titoli diversi, salvo diverso accordo”. Ciò è affermato al fine di pervenire ad una distribuzione delle singole porzioni maggiormente ragionevole, più opportuna e comunque sempre proporzionata rispetto alle quote, alle esigenze e agli interessi dei singoli condividenti. Quindi, la prassi giurisprudenziale delle divisioni separate, in caso di diverse provenienze, non è più da tempo insuperabile per rendere praticabile una sola divisione, basta un accordo di unificazione delle masse di diversa origine da parte dei condividenti e quindi,  ragionevolmente pure dal Giudice incaricato di ripartire i beni nel modo più vantaggioso. E’ razionale ritenere che, in mancanza della concorde volontà delle parti, l’unificazione delle masse e la conseguente ripartizione dei beni comuni possano, anzi debbano essere disposte dal Giudice per conto e nell’interesse dei condividenti. Ciò è contraddetto dalla attuale giurisprudenza ma al contrario appare possibile e nel maggior numero dei casi doveroso, tanto più che il condividente che si opponga non risulterà portatore di un suo effettivo interesse, perché di fatto egli in tal modo si opporrebbe a suo discapito (spesso per non commendevoli pretese di rivalsa personale). Le ragioni concrete che giustificano l’unificazione pattizia delle masse plurime valgono ovviamente pure per quella che venisse, con congrua motivazione, disposta dal Giudice per mandato a decidere nel migliore e nel più razionale dei modi.

Circa la discrezionalità tecnica del Giudice, si veda ex multis Cass. 24/10/2024 n. 27602. Si tratta infatti di un potere funzionale (non di un arbitrio) esercitato all’esito di un contraddittorio, con bozza di progetto sottoposta alle parti e dopo le loro osservazioni. Potere comunque svolto con ragionevolezza, proporzionalità e rigore processuale.

4. L’unificazione delle masse ad opera del Giudice non viola il principio dispositivo ex artt. 99-112 e 115 C.P.C., perché l’oggetto della domanda consiste non in un singolo bene o in una determinata modalità, bensì nella divisione in natura più conveniente e conforme alle quote dei condividenti. Il principio dispositivo regola la scelta del fine (le parti scelgono che cosa ottenere) ma il Giudice decide i mezzi (egli sceglie cioè come realizzare il fine)

E’ incontestabile che i giudicanti siano sempre tenuti ad interpretare secundum constitutionem la disciplina che applicano, prima ed in luogo di devolvere alla Consulta l’esame della costituzionalità o meno, tanto di norme specifiche che di un cosiddetto diritto vivente. Si tratta in tal caso di interpretazione costituzionalmente orientata che qui si impone in forza del confronto tra l’irragionevolezza di assurde parcellizzazioni di beni comuni e la possibilità di unificare proficuamente le varie provenienze. Ciò non solo per convergente volontà dei comproprietari ma, in difetto di questa, anche da parte del Giudice quale mandatario. Questo deve sempre scegliere tra le possibili esegesi e tra varie soluzioni prospettabili, optando per quelle che conducono a risultati più ragionevoli e che risultano fondate su criteri di parità, disattendendo di contro le scelte che tali non sono. Tutto questo pure in contrasto con un diritto vivente astratto. Non basta tener conto della ratio legis, ma occorre commisurare la normativa in esame alla ratio constitutionis, in rapporto al caso concreto. L’interpretazione così orientata comporta una reductio ad legitimationem.

In altre parole, l’obiezione secondo cui l’unificazione giudiziale delle masse plurime eccederebbe i limiti imposti dal principio dispositivo –ex artt.  99, 112 e 115 C.P.C., si può replicare che occorre distinguere la determinazione dell’oggetto del giudizio, che compete alle parti, dalla scelta delle modalità tecnico-attuative attraverso le quali il Giudice realizza il risultato divisorio. Nella domanda di divisione il petitum non si esaurisce nell’indicazione dei beni o delle quote, ma si concretizza nella richiesta al Giudice di procedere allo scioglimento della comunione nel modo più equo e funzionale, conformemente ai criteri di cui all’art. 727 C.C.. Ne deriva che la potestà del magistrato di modellare le operazioni divisionali, anche mediante l’unificazione delle masse, non integra un giudizio ultra e/o extra petita, ma costituisce l’esercizio fisiologico del potere costitutivo che gli è conferito dalla legge.

Chi chiede la divisione implicitamente vuole che essa avvenga nel modo più conveniente e se questo risultato non può ottenersi senza l’unificazione preliminare delle masse, tale operazione appare un mezzo tecnico strumentale necessario al conseguente fine perseguito. Il Giudice così operando non altera la domanda, ma la concretizza secondo criteri di proporzionalità, efficienza e giustizia sostanziale, come mandatario ex lege e quale garante dell’equilibrio tra le rispettive quote. Va ribadito che in tale prospettiva il principio dispositivo delimita il fine dell’attività giurisdizionale  (lo scioglimento della comunione), ma non ne paralizza i mezzi che restano affidati alla discrezionalità tecnica del giudicante.

Questa interpretazione trova quantomeno indiretta conferma nella giurisprudenza che riconosce ai magistrati il potere di adottare “tutte le soluzioni più idonee a rendere equa e funzionale la divisione”. Valgono in argomento ex multis le seguenti pronunce.

– Cass. 17/8/2023 n. 24730 (al n. 4 delle ragioni della decisione): “Colui che agisce in giudizio per lo scioglimento della comunione tende sia all’effetto strumentale della cessazione dello stato giuridico della comunione, sia all’effetto finale dell’attribuzione in suo favore della porzione cui abbia diritto, ma di tali effetti, mentre il primo è strettamente connesso all’esercizio del diritto potestativo alla divisione nella forma  della domanda giudiziale, il secondo, per quanto riguarda l’individuazione dell’oggetto del nuovo diritto del singolo, prescinde dalla richiesta della parte in quanto il Giudice provvede in modo autonomo a determinare le porzioni e ad attribuirle ai condividenti, esercitando i propri poteri discrezionali, indipendentemente dalle indicazioni contenute nella domanda in merito alle concrete modalità delle operazioni divisionali, ancorché tali manifestazioni possano influire sull’andamento delle operazioni (Cass. n. 5462/1986)”. Da questa affermazione si deduce che il Giudice ha il potere di adottare, nell’ambito del thema decidendum, tutte le soluzioni più idonee a rendere equa e funzionale la divisione. Tale potere è generale e può ritenersi esercitabile anche in sede di unificazione delle masse.

– Cass. 11/9/2020 n. 18910: “In tema di giudizio divisorio avente ad oggetto masse plurime ereditarie provenienti da titoli diversi, la divisione unitaria può avvenire per effetto del consenso comunque manifestato dai condividenti e quello tra essi che la contesti deve risultare portatore di un concreto ed effettivo interesse leso da tale tipo di procedimento unitario divisionale”. La motivazione di questa pronuncia non contiene l’affermazione della sufficienza di un consenso di tutte le parti alla divisione unitaria di più masse, ma sancisce però la necessità che il condividente che si opponga alla divisione unitaria debba essere portatore di un interesse concreto alla sua opposizione.

L’unificazione delle masse, quando diretta a evitare risultati antieconomici o pregiudizievoli per il valore complessivo del patrimonio, non si pone dunque al di fuori del thema decidendum, ma ne rappresenta la più coerente e ragionevole attuazione.

In definitiva, con l’unificazione giudiziale il principio dispositivo è rispettato, poiché il Giudice non propone a se stesso una diversa domanda ma risponde nel modo più intelligente ed efficace a quella formulatagli di dividere il patrimonio comune al meglio, secondo giustizia, ragionevolezza e proporzione.

5. Ulteriori considerazioni sul potere del Giudice di unificare le masse purché ne sussistano ragioni concrete di necessità o di rilevante opportunità.

Quando si tratta, ad esempio di terreni o fabbricati, inevitabilmente o quantomeno nella maggioranza dei casi le divisioni singole per ciascuna massa comportano di fatto rilevanti esiti negativi per i condividenti o per alcuni di essi. Nelle divisioni di immobili agricoli, seguendo il criterio delle masse plurime si perviene quasi sempre ad un ragguardevole minor valore finale complessivo dei beni suddivisi. Ciò a causa soprattutto di criticità irrigue, di difficoltà degli accessi e di scarsa funzionalità derivanti dalle conseguenti molteplici frammentazioni, deliberando appunto una pluralità di ripartizioni anziché quelle in numero minore ottenibili con l’unificazione de qua (si segnala che questo scritto è nato in occasione di una procedura divisionale giudiziaria di ben quattordici masse).

Vale altresì richiamare in parallelo, circa un’ipotesi assimilabile a quella in oggetto, l’art. 720 C.C.. che recita: “Se nell’eredità vi sono immobili non comodamente divisibili o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell’igiene e la divisione dell’intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell’eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l’attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all’incanto”. In argomento si è espressa Cass. 28/7/2021 n. 21612 affermando: “In tema di divisione giudiziale di un compendio immobiliare ereditario, l’art. 718 C.C., in virtù del quale ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la sua parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 C.C., trova deroga, ai sensi dell’art. 720 C.C., non solo in caso di mera “non divisibilità” dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi – secondo un accertamento riservato all’apprezzamento di fatto del Giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa – non siano “comodamente” divisibili e, cioè, allorché sia elevata la misura dei conguagli dovuti tra le quote da attribuire ovvero quando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l’aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non comprendenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l’aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell’intero”.

Incidentalmente si osserva che, in alcuni casi, applicando in modo incrociato l’art.720 cit., si può ottenere un risultato analogo a quello conseguibile con l’unificazione de qua.

In dottrina vale in argomento quanto affermato da Antonio Astone in “La divisione ereditaria” – Nel Codice Civile Commentario a cura di Schlesinger, Busnelli e Ponzanelli, Giuffre’ 2022, sub art. 720, da pag. 162 a pag. 177. Ivi è scritto a pag. 162: “Anche la nozione di non comoda divisibilità non richiama criteri naturalistici bensì economico-giuridici. Per comoda divisibilità, il cui accertamento è riservato all’apprezzamento del Giudice ed incensurabile in sede di legittimità, deve intendersi la possibilità di conseguire la divisione della cosa senza spese rilevanti o imposizione di limitazioni, pesi e vincoli a carico delle singole quote e in maniera che il frazionamento dell’immobile, considerato sotto l’aspetto economico e funzionale, non produca un notevole deprezzamento dello stesso in relazione alla normale utilizzazione del complesso indiviso (Cass. 18/1/1982 n. 314). L’incomodità del frazionamento attiene quindi tanto ai mezzi necessari per realizzarlo quanto al risultato cui tende il frazionamento stesso. Il criterio, che deve orientare nell’accertamento della incomoda divisibilità, è di tipo funzionale dovendo le porzioni ereditarie poter assolvere la medesima funzione del tutto; la incomoda divisibilità ricorre pertanto laddove si accerti la materiale irrealizzabilità del frazionamento dell’immobile o la sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento o l’impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, tenuto conto dell’attuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso (Cass. 27/11/2017 n. 28230)”. 

6. Va in merito stigmatizzato il formalismo giuridico – Non si può ridurre il diritto a schemi astratti che ignorino gli effetti concreti sui beni e sugli interessi coinvolti – La divisione deve mirare a porzioni utili e di valore, non a risultati formalmente corretti ma di fatto economicamente dannosi.

Quanto fino ad ora esposto induce a richiamare contestandolo il vizio del formalismo giuridico (da non confondere con la forza e l’efficacia della forma), stigmatizzato da molti autorevoli autori (v. ad.es. in web, alla voce “formalismo giuridico di Salvatore Satta”, nonché alla voce “Paul Ricoeur contro il formalismo”). Infatti la complessità e la ricchezza dell’esperienza umana (che non può essere soddisfatta esclusivamente con giudizi o scelte basate su norme formulate in astratto, in anticipo e a distanza rispetto ai singoli casi particolari della vita) non consentono di attribuire a priori valenza dogmatica assoluta alle forme giuridiche e alle procedure senza tener conto del contesto e delle conseguenze effettive delle azioni regolate dall’ordinamento. Il formalismo tende invece a ridurre il diritto ad un insieme di rigide regole astratte e a trascurare il ruolo della giusta e ponderata interpretazione. Il diritto oggettivo non può essere sempre e comunque ricondotto alla sola lettera delle leggi (v. art. 12 delle Disposizioni preliminari al C.C.) ma va visto nel suo rapporto con l’ideale di giustizia, nonché con il contesto storico e sociale. Pur riconoscendo l’incontestabile e rilevante importanza delle forme  giuridiche, non può essere negata, anzi va proclamata la necessità di una interpretazione che tenga conto delle finalità perseguite, nonché dei principi generali presupposti e pure delle convenienze concrete dei singoli e della società. Pertanto nel decidere si deve sempre valutare nella loro concretezza il caso specifico e gli interessi di coloro che agiscono. Questo per evitare che le norme prevalgano nella loro astrattezza sulla complessità dell’esistenza umana e sulle reali posizioni soggettive delle persone. E’ necessario prendere atto dell’eventuale necessità di temperare o integrare, secondo ragionevolezza e realismo, la portata formale della normativa e tanto più della prassi dettate in modo generalista e non focalizzate, sulla peculiarità di casi singoli.

La Suprema Corte, quando ha ammesso che l’unificazione pattuita tra contitolari di una pluralità di comunioni, non si è riferita ad un’ esplicita norma che le consentisse di superare detta regola giurisprudenziale delle molteplici divisioni. Infatti, la stessa ha ritenuto consentibile anzi doveroso far prevalere sulla forma astratta la volontà di un miglior risultato e gli interessi concreti meritevoli di tutela (questa scelta presenta peraltro una chiara analogia con il riconoscimento della figura della “causa contrattuale in concreto”, affiancata alla “causa astratta regolata dal codice civile”).

Seguendo detto criterio, risulta logico e doveroso provvedere da parte del Giudice, per conto e nell’interesse dei condividenti, all’unificazione delle provenienze che non abbia ottenuto l’assenso di tutte le parti e che sia però chiaramente giustificata dalle rilevanti conseguenze negative che deriverebbero dalla formazione di troppe e come tali incongrue porzioni.

Avallano la prospettata potestà del Giudice il principio di proporzionalità e quello che da esso (che da questo deriva) del minimo mezzo. Quest’ultimo prescrive l’adeguatezza dei mezzi impiegati al fine perseguito e si affianca a quello di ragionevolezza costantemente applicato dalla Corte Costituzionale.

Il criterio del minimo mezzo può essere definito come il principio per il quale, tra vari possibili modi di ottenere un determinato risultato, si deve scegliere quello che comporta i minori oneri o costi, ossia che perviene di fatto a maggiori e/o migliori utilità. In altre parole, devono essere evitate soluzioni complesse o elaborate quando esistono alternative più semplici, efficaci e soddisfacenti. Invero, se può ritenersi razionale il principio dell’autonomia delle comunioni derivanti da titoli diversi, è ancor più ragionevole l’unificazione in parola per pervenire a  risultati più congrui. Detti principi non valgono soltanto nell’ambito del diritto amministrativo ma attraversano ogni settore del diritto oggettivo e della vita.

7. Considerazioni riassuntive e suggerimenti pratici nella prospettiva di una possibile unificazione delle masse da parte del Giudice

Riassumendo, a giudizio di chi scrive, nel suo specifico ruolo di mandatario ed intermediario arbitratore il Giudice deve attenersi ai principi fondamentali del nostro ordinamento, optando per le soluzioni maggiormente vantaggiose per le parti e decidendo come esse avrebbero dovuto disporre secondo ragionevolezza. Pertanto, nel procedimento di divisione di masse plurime si dovrebbe:

  1. Dare atto che secondo le Sezioni Unite la divisione ha natura costitutiva e non dichiarativa, in base tra l’altro alla sua retroattività, ex art. 757 C.C., che non avrebbe alcuna ragione di essere espressamente disposta se tale natura fosse dichiarativa.
  2. Non ritenere vincolante la prassi quale diritto vivente che, in forza di detta esplicitata retroattività, ha per anni erroneamente dedotta la necessità di procedere a tante divisioni separate per ogni singola massa.
  3. Chiedere al C.T.U. di valutare la possibilità dell’unificazione delle masse per l’esistenza o meno dei relativi presupposti di ragionevolezza ed opportunità nel concreto interesse delle parti, incaricando quindi lo stesso C.T.U. di formulare in tal caso un unico progetto.
  4. Motivare questa scelta anche con un’interpretazione costituzionalmente orientata, in riferimento ai seguenti principi costituzionali e civilistici di: – “Ragionevolezza” ossia logicità che si evince dal nostro sistema giuridico; – “Proporzionalità”, ossia adeguatezza dei mezzi impiegati al fine perseguito, che costituisce un corollario del precetto di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.; – “Solidarietà” tra soggetti portatori di interessi potenzialmente confliggenti, criterio che si ricava dall’art. 2 Cost.; – “Divieto dell’abuso del diritto” che è correlato ai principi di buona fede oggettiva e di correttezza che impongono a chiunque di agire in modo da preservare gli interessi altrui e costituiscono un dovere giuridico autonomo a carico delle parti contraenti (artt. 1175 – 1374 e 1375 C.C.); – “Parità di trattamento” tra il potere dei condividenti di unificare le masse e quello del Giudice di attuare una sola divisione più profittevole (ciò ex artt. 2 e 3 Cost.); – “Contrasto alla scorrettezza ed alla malafede” di chi irragionevolmente volesse una pluralità di divisioni benché a suo discapito; – “Causa concreta e giudizio di meritevolezza” circa il risultato più vantaggioso che le parti potrebbero conseguire con l’unificazione pattizia delle masse; – “Funzione economico sociale della proprietà ex art. 42 Cost.” perché l’unificazione, preserva la piena utilizzabilità economica dei beni e realizza la funzione sociale di tale diritto, evitandone un uso improprio con riflessi dannosi per la collettività.
  5. Richiamare in parallelo ed in analogia funzionale l’art. 2932 C.C. che prevede decisioni del Giudice che producano gli effetti di negozi giuridici dovuti ma non perfezionati, nonché l’art.720 C.C. relativo alla incomoda divisibilità.

8. Rinvio in ordine alla registrazione di sentenze divisionali di beni di diverse provenienze unificate dal Giudice.

In proposito ci si limita a rilevare che in tal caso il trattamento fiscale non potrà che essere identico a quello applicabile nei casi di unificazioni concordate tra le parti (l’argomento richiede infatti uno specifico approfondimento, attese alcune incertezze interpretative in materia; si vedano in particolare l’art.34, commi 1 – 2 e 4 del D.P.R. 26/04/1986 n.131 e l’art.8 della Tariffa, parte I, ivi allegata).

                                                                                         Avv. Giuseppe Onofri

(Novembre 2025)

P.S.

Nel redigere questo parere si è fatto uso, in via di ausilio tecnico, anche di strumenti di intelligenza artificiale, segno dei tempi nuovi in cui anche la riflessione giuridica può dialogare con la macchina, senza però e comunque che il pensiero abdichi alla propria libertà.