Parere del novembre 2025
Transazione parziale stipulata dal creditore con uno dei condebitori in solido – Suoi effetti nei confronti degli altri condebitori non transigenti – Conseguente liberazione in tal caso del coobbligato non transigente che non risponde per fatto del terzo se questo risulti l’unico responsabile dei danni da lui risarciti a stralcio
1. Spesso nei giudizi con una pluralità di parti intervengono accordi bonari solo tra alcune di esse, volti alla definizione pro quota delle rispettive posizioni, aventi natura di transazioni parziali con pattuita esclusione di effetti per gli altri condebitori, rispetto ai quali il giudizio dovrebbe invece continuare. In tali transazioni di solito si legge che le parti stipulanti rinunciano ed accettano reciprocamente l’abbandono del processo, con conseguente estinzione del medesimo. Ciò però limitatamente alle parti che si sono accordate, ma con la prosecuzione della causa tra e nei confronti di quelle non transigenti.
2. Dopo aver distinto tra le “transazioni sull’intero” e le “transazioni parziali sulle quote” e superando precedenti incertezze, le SS.UU., con pronuncia del 30/12/2011 n. 30174 (V. in motivazione dal n. 4 in poi) hanno enunciato il seguente principio di diritto (ivi al n. 5): “Il debitore che non sia stato parte della transazione stipulata dal creditore con altro condebitore in solido, non può profittarne se, trattandosi di un’obbligazione divisibile ed essendo stata la solidarietà prevista nell’interesse del creditore, l’applicazione dei criteri legali di interpretazione dei contratti porti alla conclusione che la transazione ha avuto ad oggetto non l’intero debito ma solo la quota di esso riferibile al debitore che ha transatto; in caso contrario il condebitore ha diritto a profittare della transazione senza che eventuali clausole in essa inserite possano impedirlo – Qualora risulti che la transazione ha avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che la ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido è destinato a ridursi in misura corrispondente all’ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito. Se invece il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l’accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto”. In motivazione al punto 4 poi si legge: “La transazione porta all’uscita di scena di uno dei debitori solidali, ma al tempo stesso alla soddisfazione del credito in misura minore rispetto alla quota ideale gravante su quel debitore (si faccia l’esempio di un credito verso tre condebitori solidali, di importo pari a 90 e si ipotizzi che la transazione sulla quota di uno dei debitori abbia determinato il pagamento di 20), un conto è affermare che gli altri condebitori restano tenuti per l’ammontare non soddisfatto del credito (pari, nell’esempio fatto, a 70), altro è dire che il loro debito si riduce in misura proporzionale alla quota ideale del condebitore venuto meno (ciò che, nel suddetto esempio legittimerebbe il creditore a pretendere dai condebitori esclusi dalla transazione solo 60). – Considerato allora che la transazione parziaria non può né condurre ad un incasso superiore rispetto all’ammontare complessivo del credito originario, né determinare un aggravamento della posizione dei condebitori rimasti ad essa estranei, neppure in vista del successivo regresso nei rapporti interni, è giocoforza pervenire alla conclusione che il debito residuo dei debitori non transigenti è destinato a ridursi in misura corrispondente all’ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito – In caso contrario, se cioè il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al transigente, il debito residuo che resta tuttora a carico solidale degli altri obbligati dovrà essere necessariamente ridotto, non già di un ammontare pari a quanto pagato, bensì in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto, giacché altrimenti la transazione provocherebbe un ingiustificato aggravamento per soggetti rimasti ad essa estranei”. La giurisprudenza, in buona parte precedente e in toto successiva, ha applicato il richiamato principio di diritto secondo il quale appunto la transazione parziale ovvero pro quota, stipulata da uno o più condebitori in solido, comporta da un lato lo scioglimento del vincolo solidale e dall’altro la riduzione dell’intero debito in misura pari alla quota ideale transatta stabilita in via presuntiva oppure determinata in concreto, d’intesa tra tutte le parti o in forza di decisione giudiziaria. Ciò restando gli altri debitori solidalmente obbligati ciascuno per le proprie quote ideali o concretamente accertate. Si vedano in proposito: Cass. 29/8/1990, n. 8957; 19/12/1991, n. 13701; 27/3/1999, n. 2931; 18/4/2006, n. 8946; 27/3/2007, n. 7485; 8/7/2009, n. 16050; 7/2/2011, n. 2963; 24/1/2012, n. 947; 11/7/2014, n. 15895; 30/9/2015, n. 19541; 17/11/2016, n. 23418; 18/6/2018, n. 16087.
3. In linea con quanto precede, si è espressa Sez. III, 25/01/2024 n. 2426 affermando che l’art. 1304, comma 1, C.C. si riferisce unicamente alla “transazione che abbia ad oggetto l’intero debito e non la sola quota del debitore con cui è stipulata … giacché è la comunanza dell’oggetto della transazione stessa a far sì che possa avvalersene il condebitore solidale, pur non avendo partecipato alla sua stipulazione e, quindi, in deroga al principio per cui il contratto produce effetti soltanto tra le parti” (così ivi al punto 4.1). La Corte continua affermando che, “poiché nel caso in esame la transazione era parziale, nessun margine di approfittamento poteva sussistere a favore degli altri debitori”. Inoltre ivi si legge che la transazione pro quota è tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva e che non potrebbe essere diversamente. Infatti, “se il creditore potesse transigere con uno dei debitori mantenendo il vincolo della solidarietà fra tutti, si determinerebbe l’effetto, palesemente irrazionale e ingiusto, di un suo possibile approfittamento in danno del debitore o dei debitori rimasti, ai quali potrebbe essere richiesto l’intero”. La Suprema Corte ha poi scritto (ancora al punto 4.1) che “il creditore che decide di stipulare una transazione parziale deve essere consapevole che in tal modo rinuncia alla solidarietà; per cui, se … all’esito del definitivo accertamento le quote di responsabilità dei debitori (originariamente) solidali risultano uguali, egli non può esigere dal debitore rimasto altro che la metà del danno complessivamente liquidato dal Giudice, indipendentemente dalla somma concordata in sede transattiva” (V. anche Cass. 24/9/2021, Sez. I, n. 25980).
4. La limitata applicabilità dell’art. 1304 C.C. non esclude però che, in caso di transazioni parziali o pro quota si verifichi automaticamente la riduzione del debito originario globale, con il conseguente calcolo di quello residuo a carico dei restanti condebitori in solido. Come sopra riferito al n. 2, le SS.UU., nella motivazione della sentenza n. 30174 del 2011, in ordine al caso di una transazione parziale, non essendo possibile che questa conduca ad un incasso superiore rispetto all’ammontare complessivo del credito originario vantato, nè che essa determini un aggravamento delle posizioni dei condebitori rimasti estranei alle transazioni parziali e neppure in vista del successivo regresso nei rapporti interni tra i coobbligati, “è giocoforza pervenire alla conclusione che il debito residuo dei debitori non transigenti è destinato a ridursi in misura corrispondente all’ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito”. Detta pronuncia precisa infatti subito dopo che, “se il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al transigente, il debito residuo che resta, tuttora a carico solidale degli altri obbligati, dovrà essere necessariamente ridotto, non già di un ammontare pari a quanto pagato bensì in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto, giacché altrimenti la transazione provocherebbe un ingiustificato aggravamento per i soggetti rimasti ad essa estranei”.
Nel caso in cui l’entità delle quote di responsabilità dei condebitori transigenti non fosse stata ancora accertata in causa, i comportamenti delle parti rileverebbero, tra gli obbligati in solido, sotto il profilo della responsabilità contrattuale ex art. 1298 C.C., mentre per la responsabilità extracontrattuale opererebbe il comma 3, dell’art. 2055 C.C.. Inoltre si deve tener presente che il comma 2 dell’art. 2055 C.C. prevede che, se il fatto dannoso è imputabile a più persone, il debito di ciascun chiamato in causa andrebbe calcolato secondo “la misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dell’entità delle conseguenze che ne sono derivate”. L’art. 1298, comma 2, C.C. non si pronuncia invece in proposito, ma afferma però che “le parti di ciascuno si presumono uguali se non risulta altrimenti”. Il Giudice adito, se non si attenesse al criterio presuntivo delle quote uguali, a richiesta degli interessati potrebbe anzi dovrebbe, dopo la relativa istruttoria, differenziare le effettive quote di responsabilità dei convenuti in solido, distinguendo quelle “in operando” da quelle “in eligendo” e “in vigilando”. Ciò tenendo conto che, in caso di responsabilità per condotta omissiva, il nesso di casualità va accertato secondo un criterio probabilistico verificando se il mancato intervento del soggetto omittente avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi (V. Cass. 11/05/2009 n. 10743; 17/01/2008 n.867).
5. In ordine alle quote di responsabilità dei coobbligati all’interno della solidarietà, nonché rispetto alle “transazioni parziali o pro quota”, in alcuni casi può essere risolutivo considerare quanto segue.
Un conto è la solidarietà tra coautori materiali dell’evento dannoso che derivi da una “contitolarità elementare”, ossia da un condebito che tragga origine da un contratto oppure da un illecito unico e unitario.
Ben altra cosa è invece la solidarietà che derivi da una “contitolarità accidentale” che si ha quando manchi una fonte unitaria del rapporto ma sussista ugualmente un vincolo giuridico verso la parte lesa; si tratta in tale ipotesi di obbligazioni per fatto del terzo.
(In merito vale l’art.2055 c.c. che parla genericamente di “fatto dannoso imputabile a più persone” e non soltanto all’ autore materiale del fatto pregiudizievole. La norma in seguito precisa che “colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate. – Nel dubbio le singole colpe si presumono uguali”).
In giurisprudenza e dottrina si evoca pure una terza categoria delle obbligazioni solidali “derivante dalla contitolarità imperfetta o ad interesse unisoggettivo”, che è stata definita come un tertium genus rispetto alle due predette categorie sub. a) e b), ma che potrebbe essere considerata una sottofigura di quella sub. b). Questa categoria si riferisce al fatto che, se è pur vero che il responsabile di una condotta illecita o di un inadempimento contrattuale, connessi ad esempio a causa o nell’esercizio di mansioni specifiche conferite ad un individuo come lavoratore o come mandatario, ovvero in qualità di garantito in forza di una fidejussione o di una polizza assicurativa con diritto di rivalsa, è altresì vero che il datore di lavoro, il mandante, il garante e l’assicuratore con diritto di rivalsa rispondono in solido nei confronti del danneggiato o creditore insoddisfatto exli 2055, comma 3, c.c. e 1298, comma 3, c.c.. In tali casi però, all’interno dell’obbligazione risarcitoria, per fatto illecito o per inadempimento, la responsabilità grava in realtà al 100% su chi abbia da solo e colpevolmente causato il danno. In proposito si veda Cass. 19/12/2016 n. 26113. Questa afferma che nel caso di medici ospedalieri che abbiano con colpa esclusiva danneggiato con la propria attività professionale un degente dell’ospedale ed abbiano poi definito il danno con la parte lesa in via transattiva, non stipulano una vera e propria transazione pro quota qualora nessun addebito risulti possibile nei confronti dell’ente ospedaliero, cioè quando il fatto dannoso, chirurgico o clinico, sia riferibile unicamente ai medici e non pure a carenze strutturali o organizzative dell’azienda sanitaria. In tal caso, prima della transazione conclusa soltanto dai medici, l’ospedale (anche se esente da colpa) rispondeva ugualmente in solido assieme agli stessi sanitari nei confronti del danneggiato, ma dopo la transazione è risultato e risulta di fatto non più aggredibile perché l’intero danno è stato comunque concordemente saldato benché a stralcio, essendo il medesimo appunto del tutto addebitabile ai soli autori colpevoli e non anche all’azienda ospedaliera.
Tale criterio può essere e va applicato nel caso del mandante degli autori di fatti dannosi loro addebitabili al 100%, in quanto risultino unici autori degli eventi nocivi considerati. Questo principio della contitolarità imperfetta o ad interesse unisoggettivo può essere applicato pure nelle ipotesi di solidarietà tra mandante e mandatario, o altresì tra: datore di lavoro e suoi dipendenti; appaltante e appaltatore per danni a terzi; garante e garantito; compagnia di assicurazione, con diritto di rivalsa, e assicurato; datore di polizza assicurativa e soggetto manlevato; general contractor ed esecutore dei lavori ed in altri casi assimilabili (V. anche il comma 3 dell’art. 2048 c.c., cui va riconosciuta valenza espansiva).
In definitiva, se il coobbligato non transigente non è stato di fatto coautore consapevole dei comportamenti dannosi addebitati agli obbligati in solido, pur essendo passibile di responsabilità solidale, non può più essere chiamato a rispondere per un di più, ossia per l’importo residuo di quanto dovuto per le rispettive quote ideali transatte dai singoli transigenti, unici autori diretti dei danni. Questo perché altrimenti il creditore che abbia in tal modo transatto non potrebbe più esercitare alcuna azione di regresso in modo fruttuoso, avendo i coobbligati transigenti comunque definito la vertenza a stralcio delle rispettive quote ideali del 100% dell’intero importo ad essi addebitabile. In effetti inizialmente possono figurare più soggetti responsabili di una contitolarità accidentale ma, dopo le transazioni tra il creditore ed alcuni coobbligati, i non transigenti che non siano stati in realtà complici dei fatti illeciti dannosi, il creditore, anche se avesse voluto e dichiarato una transazione soltanto parziale, non potrà ottenere alcunché dai non transigenti non coautori diretti dei fatti dannosi ormai transattivamente risarciti a stralcio.
6. In materia di persone giuridiche ed associazioni non riconosciute, va in particolare considerato l’art. 18 C.C. che stabilisce: ”Gli amministratori sono responsabili verso l’ente secondo le norme del mandato. E’ però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all’atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere egli non abbia fatto contare il proprio dissenso”. Si tratta quindi in tale ipotesi di verificare se il non transigente abbia o meno partecipato in qualche modo agli atti che hanno causato i danni. Ovviamente conta ciò che risulta o risulterà in sede processuale, sotto il profilo tanto della condotta commissiva che della condotta omissiva, cioè se l’intimato avrebbe potuto e dovuto impedire i comportamenti illeciti altrui prima o nel corso del loro compimento, non dopo e con serie possibilità di successo.
Sul versante interno dei coobbligati solidali, rilevano di fatto le rispettive quote di colpa ove contano le assorbenti conseguenze delle eventuali transazioni concluse dal creditore con alcuni di essi. Sotto questo profilo vale quanto sancito dalla richiamata pronuncia delle Sezioni Unite 30/12/2011 n. 30174, secondo la quale il debito del coobbligato solidale non transigente “si riduce in misura proporzionale alla quota ideale del condebitore venuta meno”, ossia non solo nella misura dell’importo pagato bensì nell’intera cifra di tale quota ideale definita in via transattiva.
7. Per comodità di chi legge, si trascrivono alcune significative affermazioni formulate nella motivazione della citata pronuncia della Suprema Corte n. 26113 del 2016 (ivi dal n. 1.3 al n. 1.7).
“1.3 Il responsabile di un fatto illecito che sia stato commesso a causa e nell’esercizio di mansioni lavorative, ed il datore di lavoro di questi, rispondono in solido nei confronti del danneggiato ai sensi dell’art. 2055 C.C.. – Nel profilo interno dell’obbligazione solidale, tuttavia, l’obbligo risarcitorio grava per intero su chi ha materialmente causato il danno: ed infatti il datore di lavoro, se venisse escusso dal terzo danneggiato e lo risarcisse, avrebbe diritto di agire in regresso nei confronti del lavoratore per il 100% della somma pagata. – Si parla in questo caso di obbligazioni solidali ‘a solidarietà imperfetta’, ovvero ‘ad interesse unisoggettivo’. Altri esempi sono costituiti dall’obbligazione solidale del committente e del commesso per i danni causati da quest’ultimo (art. 2049 C.C.); ovvero del conducente di un veicolo a motore e del suo assicuratore, nell’ipotesi in cui l’assicuratore abbia diritto di rivalsa in virtù di eccezioni contrattuali inopponibili al terzo danneggiato (art. 144 cod. ass.)”. La sentenza poi precisa al punto 1.4: “La Corte d’Appello ha ritenuto che la stipula di una transazione tra il creditore ed uno dei condebitori di una obbligazione solidale ad interesse unisoggettivo costituisca, per questo solo fatto, una transazione che ha ad oggetto l’intero debito risarcitorio … Questa affermazione è erronea in punto di diritto. – La transazione è un contratto (art. 1965 C.C.) ed il suo oggetto è rimesso alla volontà delle parti. – Il creditore che conclude una transazione con uno dei condebitori solidali può, in teoria, limitare la propria transazione alla quota gravante sul transigente, liberando solo questi e sciogliendo il vincolo solidale rispetto a lui; ovvero può estenderla all’intera obbligazione, rendendo operante l’art. 1304 C.C. e facoltizzando i coobbligati non transigenti a profittarne. – Stabilire se i transigenti abbiano compiuto l’una o l’altra scelta è dunque una questione di interpretazione del contratto, da risolvere con i criteri di ermeneutica legale di cui all’articolo 1362 c.c.. La soluzione dipenderà quindi dalla ricostruzione della volontà delle parti, e non dalla natura unisoggettiva o plurisoggettiva dell’obbligazione solidale che ha formato oggetto della transazione. – A livello teorico è infatti possibile stipulare con uno solo dei condebitori una transazione avente ad oggetto una obbligazione solidale ad interesse plurisoggettivo nella sua interezza; così come, all’opposto, è possibile stipulare una transazione parziale con uno dei coobbligati solidali avente ad oggetto una obbligazione solidale ad interesse unisoggettivo: ad esempio, nel caso in cui la vittima transiga la lite col datore di lavoro del responsabile, accettando un importo inferiore al danno patito, e si riservi di agire per la differenza nei confronti del responsabile diretto.
1.5 L’erroneità del principio di diritto affermato dalla Corte d’appello non comporta tuttavia la cassazione della sentenza impugnata, in quanto il dispositivo di essa è comunque conforme a diritto. –
1.6. I sigg.ri ……..(della parte lesa) vantavano un credito nei confronti di due medici e del loro datore di lavoro, la ASP. – Il credito suddetto scaturiva da un fatto illecito commesso dai due sanitari, del cui operato la ASP era tenuta a rispondere ai sensi dell’articolo 1228 c.c.. – Nessuna responsabilità per fatto proprio (ad esempio, per deficit organizzativi o gestionali) è stata ravvisata dai giudici di merito a carico della ASP, né risulta essere mai stata dedotta in giudizio. – I tre danneggiati hanno stipulato una transazione coi due sanitari, accettando da essi una somma di denaro e dichiarando di ritenere “impregiudicato il loro diritto di agire per il risarcimento del danno nei confronti degli altri corresponsabili” (così si esprime il ricorso, a pag. 5). – Orbene, tanto nel caso in cui la suddetta transazione venisse qualificata come transazione per l’intero, quanto nel caso in cui venisse qualificata” come transazione pro quota (cioè limitata alla quota di debito gravante sui coobbligati transigenti), gli odierni ricorrenti non potrebbero pretendere nulla di più dalla ASP (convenuta).
1.6.1. Se, infatti, si qualificasse la suddetta transazione come avente ad oggetto l’intera obbligazione risarcitoria, la ASP poteva legittimamente profittarne, ai sensi dell’articolo 1304 c.c.: ed avendone nei fatti profittato, la transazione ha giovato anche ad essa.
1.6.2. Se, invece, la suddetta transazione si qualificasse come avente ad oggetto la sola quota di debito gravante sul coobbligato transigente (transazione pro quota), anche in questo caso nulla potrebbero i danneggiati pretendere dalla ASP. – Infatti gli effetti della transazione pro quota stipulata dal creditore con uno od alcuni soltanto dei coobbligati solidali sono stati chiariti dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 30174 del 2011 (Sezioni Unite, Sentenza n. 30174 del 30/12/2011). – Tale sentenza ha stabilito che “ove la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l’ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all’importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideate di debito; se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l’accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto (Sezioni Unite, Sentenza n. 30174 del 30/12/2011).
1.6.3. Si applichino ora i suddetti principi al nostro caso.
Anche ad ammettere che i creditori abbiano inteso transigere solo sulla quota di debito gravante sui medici, sciogliendo rispetto ad essi il vincolo solidale, ne verrebbe che delle due l’una:
(a) se i danneggiati, transigendo, hanno accettato una somma di denaro inferiore al loro credito risarcitorio, essi non possono più agire nei confronti della ASP, perché in questo caso il credito risarcitorio residuo va determinato detraendo da esso la quota gravante sui transigenti, e non la somma pagata: quota che nel nostro caso è ovviamente del 100%;
(b) se invece i danneggiati, transigendo, hanno accettato una somma superiore al credito risarcitorio, ovviamente quest’ultimo è estinto, e anche in questo caso nulla possono pretendere dalla ASP.
Pertanto, quale che fosse l’interpretazione che si volesse dare all’accordo transattivo, comunque i danneggiati non avrebbero crediti da far valere verso la ASP: o ai sensi dell’articolo 1304 c.c., (se la transazione è stata totale), o in applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 30174 del 2011, se la transazione è stata parziale (sostanzialmente nello stesso senso, si veda anche Sez. 3, Sentenza n. 15860 del 28/07/2015).
1.7. Nei termini che precedono deve intendersi qui corretta la motivazione della sentenza impugnata”.
8. Abstract
In breve sintesi si può concludere che il coobbligato non transigente, che risponda per fatto non suo ma di un terzo, è liberato da un’eventuale transazione conclusa ed attuata dallo stesso terzo, se ed in quanto quest’ultimo risulti essere stato l’unico autore dell’illecito e dei danni ad esso conseguenti.
Nota
Si vedano in argomento: Marco Riponi e Matteo Riponi in <diritto.it> “I riflessi della transazione del condebitore non transigente” ai paragrafi 7-7.1-7.2; Antonio Santovito in <salvisjuribus.it> “La transazione pro quota con uno dei condebitori solidali”.
Avv. Giuseppe Onofri
(Novembre 2025)