<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studio Onofri</title>
	<atom:link href="https://www.studioonofri.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.studioonofri.it</link>
	<description>Studio Legale Associato Onofri</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 22:46:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Transazione parziale stipulata dal creditore con uno dei condebitori in solido</title>
		<link>https://www.studioonofri.it/transazione-parziale-stipulata-dal-creditore-con-uno-dei-condebitori/</link>
		<comments>https://www.studioonofri.it/transazione-parziale-stipulata-dal-creditore-con-uno-dei-condebitori/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 22:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Onofri]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Parere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioonofri.it/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Transazione parziale stipulata dal creditore con uno dei condebitori in solido – Suoi effetti nei confronti degli altri condebitori non transigenti – Conseguente liberazione in tal caso del coobbligato non transigente che non risponde per fatto del terzo se questo risulti l’unico responsabile dei danni da lui risarciti a stralcio 1. Spesso nei giudizi con una pluralità di parti intervengono [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="row">
	<div class="full-width-text spb_content_element col-sm-12 spb_text_column">
		<div class="spb_wrapper clearfix">
			<div class="heading-wrap"><h3 class="spb-heading spb-text-heading"><span>Parere del novembre 2025</span></h3></div>
			
		</div> 
	</div> </div>

<h1>Transazione parziale stipulata dal creditore con uno dei condebitori in solido – Suoi effetti nei confronti degli altri condebitori non transigenti – Conseguente liberazione in tal caso del coobbligato non transigente che non risponde per fatto del terzo se questo risulti l’unico responsabile dei danni da lui risarciti a stralcio</h1>
<p style="text-align: justify;"><strong>1.</strong> Spesso nei giudizi con una pluralità di parti intervengono accordi bonari solo tra alcune di esse, volti alla definizione <em>pro quota</em> delle rispettive posizioni, aventi natura di <strong>transazioni parziali</strong> con pattuita esclusione di effetti per gli altri condebitori, rispetto ai quali il giudizio dovrebbe invece continuare. In tali transazioni di solito si legge che le parti stipulanti rinunciano ed accettano reciprocamente l’abbandono del processo, con conseguente estinzione del medesimo. Ciò però limitatamente alle parti che si sono accordate, ma con la prosecuzione della causa tra e nei confronti di quelle non transigenti.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2.</strong> Dopo aver distinto tra le<em> “<strong>transazioni sull’intero” </strong></em>e le “<strong><em>transazioni</em></strong><em> <strong>parziali sulle quote</strong></em><strong>”</strong> e superando precedenti incertezze, <strong>le SS.UU., con pronuncia del 30/12/2011 n. 30174</strong> (V. in motivazione dal n. 4 in poi) hanno enunciato il seguente <strong>principio di diritto</strong> (ivi al n. 5): “<em>Il debitore che non sia stato parte della transazione stipulata dal creditore con altro condebitore in solido, <strong>non può profittarne</strong> <strong>se, trattandosi di un’obbligazione divisibile</strong> ed essendo stata la solidarietà prevista nell’interesse del creditore, l’applicazione dei criteri legali di interpretazione dei contratti porti alla conclusione che la transazione ha avuto ad oggetto <strong>non l’intero debito ma solo la quota di esso riferibile al debitore che ha transatto</strong>; in caso contrario il condebitore ha diritto a profittare della transazione senza che eventuali clausole in essa inserite possano impedirlo – Qualora risulti che la transazione ha avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che la ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri <strong>debitori in solido è destinato a ridursi in misura corrispondente all’ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito</strong>. Se invece il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva <strong>idealmente </strong>capo al condebitore che ha raggiunto l’accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati <strong>deve essere ridotto in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto</strong></em>”. In motivazione al punto 4 poi si legge: “<em>La transazione porta all’uscita di scena di uno dei debitori solidali, ma al tempo stesso alla soddisfazione del credito in misura minore rispetto alla <strong>quota ideale</strong> gravante su quel debitore (si faccia l’esempio di un credito verso tre condebitori solidali, di importo pari a 90 e si ipotizzi che la transazione sulla quota di uno dei debitori abbia determinato il pagamento di 20), un conto è affermare che gli altri condebitori restano tenuti per l’ammontare non soddisfatto del credito (pari, nell’esempio fatto, a 70), altro è dire <strong>che il loro debito</strong> <strong>si riduce in misura proporzionale alla <u>quota ideale</u> del condebitore venuto meno </strong>(ciò che, nel suddetto esempio legittimerebbe il creditore a pretendere dai condebitori esclusi dalla transazione solo 60). – Considerato allora che la transazione parziaria non può né condurre ad un incasso superiore rispetto all’ammontare complessivo del credito originario, né determinare un aggravamento della posizione dei condebitori rimasti ad essa estranei, neppure in vista del successivo regresso nei rapporti interni, è giocoforza pervenire alla conclusione che il debito residuo dei debitori non transigenti è destinato a ridursi in misura corrispondente all’ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito – In caso contrario, se cioè il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva <strong><u>idealmente</u></strong> capo al transigente, il debito residuo che resta tuttora a carico solidale degli altri obbligati dovrà essere necessariamente ridotto, <strong>non già di un ammontare pari a quanto pagato</strong>, <strong>bensì in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto, giacché altrimenti la transazione provocherebbe un ingiustificato aggravamento per soggetti rimasti ad essa estranei</strong></em>”. La giurisprudenza, in buona parte precedente  e <em>in toto</em> successiva, ha applicato il richiamato <strong><em>principio di diritto</em></strong> secondo il quale appunto la <em>transazione parziale</em>  ovvero <em>pro quota</em>, stipulata da uno o più condebitori in solido, comporta <u>da un lato</u> <em>lo scioglimento del vincolo solidale</em> e <u>dall’altro</u> <em>la</em> <em>riduzione dell’intero</em> debito <strong><u>in misura pari alla</u></strong><u> <strong>quota ideale transatta</strong></u> stabilita <em>in via presuntiva</em> oppure determinata <em>in concreto,</em> d’intesa tra tutte le parti o in forza di decisione giudiziaria. Ciò restando gli altri debitori <em>solidalmente obbligati</em> ciascuno per le proprie <strong><em>quote ideali </em></strong>o <strong>concretamente accertate</strong>. Si vedano in proposito: <strong>Cass. 29/8/1990, n. 8957; 19/12/1991, n. 13701; 27/3/1999, n. 2931; 18/4/2006, n. 8946; 27/3/2007, n. 7485; 8/7/2009, n. 16050; 7/2/2011, n. 2963; 24/1/2012, n. 947; 11/7/2014, n. 15895; 30/9/2015, n. 19541; 17/11/2016, n. 23418; 18/6/2018, n. 16087</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3</strong>. In linea con quanto precede, si è espressa <strong> Sez. III, 25/01/2024 n. 2426</strong> affermando che l’art. 1304, comma 1, C.C. si riferisce unicamente alla “<em>transazione che abbia ad oggetto l’<strong>intero debito</strong> e non la sola quota del debitore con cui è stipulata … giacché è la comunanza dell’oggetto della transazione stessa a far sì che possa avvalersene il condebitore solidale, pur non avendo partecipato alla sua stipulazione e, quindi, in deroga al principio per cui il contratto produce effetti soltanto tra le parti</em>” (così ivi al punto 4.1). La Corte continua affermando che, “<em>poiché nel caso in esame la transazione era <strong>parziale</strong>, nessun margine di <strong>approfittamento</strong> poteva sussistere a favore degli altri debitori</em>”. Inoltre ivi si legge che la transazione <em>pro quota</em> è tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva e che non potrebbe essere diversamente. Infatti, “<em>se il creditore potesse transigere con uno dei debitori mantenendo il vincolo della solidarietà fra tutti, si determinerebbe l’effetto, palesemente irrazionale e ingiusto, di un suo possibile approfittamento in danno del debitore o dei debitori rimasti, ai quali potrebbe essere richiesto l’intero</em>”. La Suprema Corte ha poi scritto (ancora al punto 4.1) che “<strong><em>il creditore</em></strong><em> che decide di stipulare una transazione parziale deve essere consapevole che in tal modo rinuncia alla solidarietà; per cui, se … all’esito del definitivo accertamento le quote di responsabilità dei debitori (originariamente) solidali <strong>risultano uguali</strong>, egli non può esigere dal debitore rimasto altro che la metà del danno complessivamente liquidato dal Giudice, <strong>indipendentemente dalla somma concordata in sede transattiva</strong></em>” (<strong>V. anche Cass. 24/9/2021, Sez. I, n. 25980</strong>).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>4.</strong> La limitata applicabilità dell’art. 1304 C.C. non esclude però che, in caso di <strong><em>transazioni parziali o pro quota</em></strong> <strong>si verifichi <em>automaticamente</em> la riduzione del debito originario globale</strong>, con il conseguente calcolo di quello residuo a carico dei restanti condebitori in solido. Come sopra riferito al n. 2, le SS.UU., nella motivazione della sentenza n. 30174 del 2011, in ordine al caso di una <strong><em>transazione parziale</em></strong><em>, </em>non essendo possibile che questa conduca ad un incasso superiore rispetto all’ammontare complessivo del credito originario vantato, nè che essa determini un <u>aggravamento</u> delle posizioni dei condebitori rimasti estranei alle transazioni parziali e neppure in vista del successivo regresso nei rapporti interni tra i coobbligati, <strong><em>“</em></strong><em>è giocoforza pervenire alla conclusione che il debito residuo dei debitori non transigenti è destinato a ridursi in misura corrispondente all’ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto <strong>solo</strong> se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito</em>”. Detta pronuncia precisa infatti subito dopo che, “<strong><em>se il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva <u>idealmente</u> capo al transigente, il debito residuo che resta, tuttora a carico solidale degli altri obbligati, dovrà essere necessariamente ridotto, non già di un ammontare pari a quanto pagato bensì in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto, giacché altrimenti la transazione provocherebbe un ingiustificato aggravamento per i soggetti rimasti ad essa estranei</em></strong>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in cui l’entità delle <strong><em>quote di responsabilità</em></strong> dei condebitori transigenti non fosse stata ancora accertata in causa, i comportamenti delle parti  rileverebbero, tra gli obbligati in solido, sotto il profilo della <strong><em>responsabilità contrattuale</em></strong> ex art. 1298 C.C., mentre per la <strong><em>responsabilità extracontrattuale</em></strong> opererebbe il comma 3, dell’art. 2055 C.C.. Inoltre si deve tener presente che il comma 2 dell’art. 2055 C.C. prevede che, se il fatto dannoso è imputabile a più persone, il debito di ciascun chiamato in causa andrebbe calcolato secondo “<strong><em>la misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dell’entità delle conseguenze che ne sono derivate</em></strong>”. L’art. 1298, comma 2, C.C. non si pronuncia invece in proposito, ma afferma però che “<strong><em>le parti di ciascuno si presumono uguali se non risulta altrimenti</em></strong>”. Il Giudice adito, se non si attenesse al <strong><em>criterio presuntivo delle quote uguali</em></strong>, a richiesta degli interessati potrebbe anzi dovrebbe, dopo la relativa istruttoria, differenziare le effettive quote di responsabilità dei convenuti in solido, distinguendo quelle “<strong><em>in operando</em></strong>” da quelle “<strong><em>in eligendo</em></strong>” e “<strong><em>in vigilando</em></strong>”. Ciò tenendo conto che, in caso di responsabilità per condotta omissiva, il nesso di casualità va accertato secondo un <strong><em>criterio probabilistico</em></strong> verificando se il mancato intervento del soggetto omittente avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi (V. <strong>Cass. 11/05/2009 n. 10743; 17/01/2008 n.867</strong>).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>5.</strong> In ordine alle quote di responsabilità dei coobbligati <em>all’interno della solidarietà</em>, nonché rispetto alle “<em>transazioni parziali o pro quota”</em>, in alcuni casi può essere risolutivo considerare quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">Un conto è la <em>solidarietà</em> tra <strong><em>coautori materiali dell’evento dannoso</em></strong> che derivi da una<strong> “<em>contitolarità elementare</em>”, </strong>ossia da un <strong><em>condebito</em></strong> che tragga origine da un <em>contratto</em> oppure da un <em>illecito unico e unitario</em><strong>.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ben altra cosa è invece la <em>solidarietà</em> che derivi da una “<strong><em>contitolarità accidentale”</em> </strong>che si ha quando manchi una fonte unitaria del rapporto ma sussista ugualmente un vincolo giuridico verso la parte lesa; si tratta in tale ipotesi di <strong><em>obbligazioni per fatto del terzo.</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">(In merito vale l’art.2055 c.c. che parla genericamente di “<em>fatto dannoso <strong>imputabile</strong> a più persone”</em> e non soltanto all’ <em>autore materiale del fatto pregiudizievole</em>. La norma in seguito precisa che “<em>colui che ha risarcito il danno <strong>ha regresso</strong> contro ciascuno degli altri nella misura determinata dalla gravità della rispettiva <strong>colpa</strong> e dall’entità delle <strong>conseguenze</strong> che ne sono derivate. – <strong>Nel dubbio le singole colpe si presumono uguali</strong>”).</em></p>
<p style="text-align: justify;">In giurisprudenza e dottrina si evoca pure una terza categoria delle obbligazioni solidali “<strong><em>derivante dalla</em></strong><em> <strong>contitolarità imperfetta o ad interesse unisoggettivo</strong>”, </em>che è stata definita come un <em>tertium genus</em> rispetto alle due predette categorie sub. a) e b), ma che potrebbe essere considerata una <strong><em>sottofigura</em></strong> di quella sub. b). Questa categoria si riferisce al fatto che, se è pur vero che il responsabile di una condotta illecita o di un inadempimento contrattuale, connessi ad esempio a causa o nell’esercizio di mansioni specifiche conferite ad un individuo come <em>lavoratore</em> o come <strong><em>mandatario</em></strong>, ovvero in qualità di <em>garantito</em> in forza di una fidejussione o di una polizza assicurativa con diritto di rivalsa, è altresì vero che il datore di lavoro, il <strong><em>mandante</em></strong>, il garante e l’assicuratore con diritto di rivalsa rispondono in solido nei confronti del danneggiato o creditore insoddisfatto <em>ex</em>li 2055, comma 3, c.c. e 1298, comma 3, c.c.. In tali casi però, all’<em>interno</em> dell’obbligazione risarcitoria, per fatto illecito o per inadempimento,<strong> la responsabilità</strong> <strong>grava in realtà al 100%</strong> <strong>su chi abbia da solo e colpevolmente causato il danno.</strong> In proposito si veda <strong>Cass. 19/12/2016 n. 26113. </strong>Questa afferma che nel caso di medici ospedalieri che abbiano <strong>con colpa esclusiva</strong> danneggiato con la propria attività professionale un degente dell’ospedale  ed abbiano poi definito il danno con la parte lesa in via transattiva, <strong>non stipulano una vera e propria <em>transazione pro quota</em></strong> qualora nessun addebito risulti possibile nei confronti dell’ente ospedaliero, cioè quando il fatto dannoso, chirurgico o clinico, sia riferibile unicamente ai medici e non pure a carenze strutturali o organizzative dell’azienda sanitaria. In tal caso, <strong>prima</strong> della transazione conclusa soltanto dai medici, l’ospedale (anche se esente da colpa) rispondeva ugualmente in solido assieme agli stessi sanitari nei confronti del danneggiato, ma <strong>dopo la transazione</strong> è risultato e risulta di fatto non più aggredibile perché <strong>l’intero danno</strong> è stato comunque concordemente saldato benché a stralcio, essendo il medesimo appunto del tutto addebitabile ai soli autori colpevoli e non anche all’azienda ospedaliera.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale criterio può essere e va applicato nel caso del <strong><em>mandante</em></strong> degli autori di fatti dannosi loro addebitabili al 100%, in quanto risultino unici autori degli eventi nocivi considerati. Questo principio della <strong><em>contitolarità imperfetta o ad interesse unisoggettivo</em></strong> può essere applicato pure nelle ipotesi di solidarietà tra<strong> <em>mandante e mandatario</em></strong><em>, o altresì tra: datore di lavoro e suoi dipendenti; appaltante e appaltatore per danni a terzi; garante e garantito; compagnia di assicurazione, con diritto di rivalsa, e assicurato; datore di polizza assicurativa e soggetto manlevato; general contractor ed esecutore dei lavori ed in altri casi assimilabili</em> (V. anche il comma 3 dell’art. 2048 c.c., cui va riconosciuta valenza espansiva).</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva, se il coobbligato non transigente non è stato di fatto <strong><em>coautore consapevole</em></strong> dei comportamenti dannosi addebitati agli obbligati in solido, pur essendo passibile di <em>responsabilità solidale</em>, non può più essere chiamato a rispondere per un di più, ossia per l’importo residuo di quanto dovuto per le rispettive <strong>quote ideali transatte</strong> dai singoli transigenti, unici autori diretti dei danni. Questo perché altrimenti il creditore che abbia in tal modo transatto non potrebbe più esercitare alcuna azione di regresso <strong>in modo fruttuoso</strong>, avendo i coobbligati transigenti comunque definito la vertenza a stralcio delle <strong>rispettive <u>quote ideali del 100% dell’intero importo ad essi</u></strong><u> <strong>addebitabile</strong></u>. In effetti<strong> <em>inizialmente</em></strong> possono figurare più soggetti responsabili di una <strong><em>contitolarità accidentale</em></strong> ma, <strong><em>dopo</em></strong> le transazioni tra il creditore ed alcuni coobbligati, i non transigenti che non siano stati in realtà complici dei fatti illeciti dannosi, il creditore, anche se avesse voluto e dichiarato una transazione soltanto parziale, non potrà ottenere alcunché dai non transigenti non coautori diretti dei fatti dannosi ormai transattivamente risarciti a stralcio.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>6.</strong> In materia di persone giuridiche ed associazioni non riconosciute, va in particolare considerato l’<strong>art. 18 C.C. </strong>che stabilisce: ”<em>Gli amministratori sono responsabili <strong>verso l’ente secondo le norme del mandato</strong></em><strong>. <em>E’ però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all’atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere egli non abbia fatto contare il proprio dissenso</em></strong><em>”. </em>Si tratta quindi in tale ipotesi di verificare se il non transigente abbia o meno partecipato in qualche modo agli atti che hanno causato i danni. Ovviamente conta ciò che risulta o risulterà in sede processuale, sotto il profilo tanto della <strong><em>condotta commissiva</em></strong> che della <strong><em>condotta omissiva,</em></strong> cioè se l’intimato avrebbe potuto e dovuto impedire i comportamenti illeciti altrui <strong>prima o nel corso del loro compimento,</strong> <strong>non dopo e con serie possibilità di successo</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul <em>versante interno</em> dei coobbligati solidali, <strong>rilevano di fatto le rispettive quote di colpa</strong> ove contano le assorbenti conseguenze delle eventuali transazioni concluse dal creditore con alcuni di essi. Sotto questo profilo vale quanto sancito dalla richiamata pronuncia delle <strong>Sezioni Unite 30/12/2011 n. 30174</strong>, secondo la quale il debito del coobbligato solidale non transigente “<strong><em>si riduce in misura proporzionale alla <u>quota ideale</u> del condebitore venuta meno</em></strong>”, ossia non solo nella misura dell’importo pagato bensì nell’intera cifra di tale quota ideale definita in via transattiva.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>7</strong>. Per comodità di chi legge, si trascrivono alcune significative affermazioni formulate nella motivazione della citata pronuncia della <strong>Suprema Corte n. 26113 del 2016 </strong>(ivi dal n. 1.3 al n. 1.7).</p>
<p style="text-align: justify;">“<em>1.3</em> <em>Il responsabile di un fatto illecito che sia stato commesso a causa e nell’esercizio di mansioni lavorative, ed il datore di lavoro di questi, rispondono in solido nei confronti del danneggiato ai sensi dell’art. 2055 C.C.. – <strong>Nel profilo interno dell’obbligazione solidale, tuttavia, l’obbligo risarcitorio grava per intero su chi ha materialmente causato il danno</strong>: ed infatti il datore di lavoro, se venisse escusso dal terzo danneggiato e lo risarcisse, avrebbe diritto di agire in regresso nei confronti del lavoratore per il 100% della somma pagata. – Si parla in questo caso di obbligazioni solidali ‘<strong>a solidarietà imperfetta</strong>’, ovvero ‘<strong>ad interesse unisoggettivo</strong>’. Altri esempi sono costituiti dall’obbligazione solidale del committente e del commesso per i danni causati da quest’ultimo (art. 2049 C.C.); ovvero del conducente di un veicolo a motore e del suo assicuratore, nell’ipotesi in cui l’assicuratore abbia diritto di rivalsa in virtù di eccezioni contrattuali inopponibili al terzo danneggiato (art. 144 cod. ass.</em>)”. La sentenza poi precisa al punto 1.4: <em>“La Corte d’Appello ha ritenuto che la stipula di una transazione tra il creditore ed uno dei condebitori di una <strong>obbligazione solidale ad interesse unisoggettivo</strong> costituisca, per questo solo fatto, una transazione che ha ad oggetto <strong>l’intero debito</strong> risarcitorio … Questa affermazione è erronea in punto di diritto. &#8211; La transazione è un contratto (art. 1965 C.C.) ed il suo oggetto è rimesso alla volontà delle parti. – Il creditore che conclude una transazione con uno dei condebitori solidali può, in teoria, limitare la propria transazione alla quota gravante sul transigente, liberando solo questi e sciogliendo il vincolo solidale rispetto a lui; ovvero può estenderla all’intera obbligazione,  rendendo operante l’art. 1304 C.C.    e facoltizzando i coobbligati non transigenti a profittarne. &#8211; Stabilire se i transigenti abbiano compiuto l’una o l’altra scelta è dunque una questione di interpretazione del contratto, da risolvere con i criteri di ermeneutica legale di cui all’articolo 1362 c.c.. La soluzione dipenderà quindi dalla ricostruzione della volontà delle parti, e non dalla natura unisoggettiva o plurisoggettiva dell’obbligazione solidale che ha formato oggetto della transazione. &#8211; A livello teorico è infatti possibile stipulare con uno solo dei condebitori una transazione avente ad oggetto <strong>una obbligazione solidale ad interesse plurisoggettivo</strong> nella sua interezza; così come, all’opposto, è possibile stipulare una transazione parziale con uno dei coobbligati solidali avente ad oggetto una obbligazione solidale <strong>ad interesse unisoggettivo</strong>: ad esempio, nel caso in cui la vittima transiga la lite col datore di lavoro del responsabile, accettando un importo inferiore al danno patito, e si riservi di agire per la differenza nei confronti del responsabile diretto.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>1.5 L’erroneità del principio di diritto affermato dalla Corte d’appello non comporta tuttavia la cassazione della sentenza impugnata, <strong>in quanto il dispositivo di essa è comunque conforme a diritto</strong>. &#8211;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>1.6. I sigg.ri ……..</em>(della parte lesa)<em> vantavano un credito nei confronti di due medici e del loro datore di lavoro, la ASP. &#8211; Il credito suddetto scaturiva da un <strong>fatto illecito commesso dai due sanitari</strong>, del cui operato la ASP era tenuta a rispondere ai sensi dell’articolo 1228 c.c.. &#8211; <strong>Nessuna responsabilità  per fatto proprio</strong> (ad esempio, per deficit organizzativi o gestionali) è stata ravvisata dai giudici di merito a carico della ASP, né risulta essere mai stata dedotta in giudizio. &#8211; <strong>I tre danneggiati hanno stipulato una transazione coi due sanitari, accettando da essi una somma di denaro e dichiarando di ritenere “impregiudicato il loro diritto di agire per il risarcimento del danno nei confronti degli altri corresponsabili</strong>” (così si esprime il ricorso, a pag. 5). &#8211; Orbene, tanto nel caso in cui la suddetta transazione venisse qualificata come transazione per l’intero, quanto nel caso in cui venisse qualificata” come transazione pro quota (cioè limitata alla quota di debito gravante sui coobbligati transigenti), <strong>gli odierni ricorrenti non potrebbero pretendere nulla di più dalla ASP</strong> </em>(convenuta).</p>
<p style="text-align: justify;"><em>1.6.1. Se, infatti, si qualificasse la suddetta transazione come avente ad oggetto l’intera obbligazione risarcitoria, la ASP poteva legittimamente profittarne, ai sensi dell’articolo 1304 c.c.: ed avendone nei fatti profittato, <strong>la transazione ha giovato anche ad essa</strong>.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>1.6.2. Se, invece, la suddetta transazione si qualificasse come avente ad oggetto la sola quota di debito gravante sul coobbligato transigente (transazione pro quota), <strong>anche in questo caso nulla potrebbero i danneggiati pretendere dalla ASP</strong>. &#8211; Infatti gli effetti della transazione pro quota stipulata dal creditore con uno od alcuni soltanto dei coobbligati solidali sono stati chiariti dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 30174 del 2011 (Sezioni Unite, Sentenza n. 30174 del 30/12/2011). &#8211; Tale sentenza ha stabilito che “ove la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l’ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all’importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideate di debito; <strong>se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l’accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto</strong> (Sezioni Unite, Sentenza n. 30174 del 30/12/2011).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>1.6.3. Si applichino ora i suddetti principi al nostro caso.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Anche ad ammettere che i creditori abbiano inteso transigere solo sulla quota di debito gravante sui medici, sciogliendo rispetto ad essi il vincolo solidale, ne verrebbe che delle due l’una:</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>(a) se i danneggiati, transigendo, hanno accettato una somma di denaro inferiore al loro credito risarcitorio, <strong>essi non possono più agire nei confronti della ASP, perché in questo caso il credito risarcitorio residuo va determinato detraendo da esso la quota gravante sui transigenti, e non la somma pagata: quota che nel nostro caso è ovviamente del 100%</strong>;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>(b) se invece i danneggiati, transigendo, hanno accettato una somma superiore al credito risarcitorio, ovviamente quest’ultimo è estinto, e anche in questo caso nulla possono pretendere dalla ASP.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Pertanto, quale che fosse l’interpretazione che si volesse dare all’accordo transattivo, comunque i danneggiati non avrebbero crediti da far valere verso la ASP</em></strong><em>: o ai sensi dell’articolo 1304 c.c., (se la transazione è stata totale), o in applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 30174 del 2011, se la transazione è stata parziale (sostanzialmente nello stesso senso, si veda anche <strong>Sez. 3, Sentenza n. 15860 del 28/07/2015</strong>).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>1.7. Nei termini che precedono deve intendersi qui corretta la motivazione della sentenza impugnata</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>8. <em>Abstract</em> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">In breve sintesi si può concludere che il coobbligato non transigente, che risponda per fatto non suo ma di un terzo, è liberato da un’eventuale transazione conclusa ed attuata dallo stesso terzo, se ed in quanto quest’ultimo risulti essere stato l’unico autore dell’illecito e dei danni ad esso conseguenti.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Nota</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Si vedano in argomento: <u>Marco Riponi e Matteo Riponi</u> in &lt;<em>diritto.it</em>&gt; “<em>I riflessi della transazione del condebitore non transigente”</em> ai paragrafi 7-7.1-7.2; <u>Antonio Santovito</u> in &lt;<em>salvisjuribus.it&gt; </em>“<em>La transazione pro quota con uno dei condebitori solidali”.</em></p>
<p style="text-align: right;">Avv. Giuseppe Onofri</p>
<p style="text-align: right;">(Novembre 2025)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.studioonofri.it/transazione-parziale-stipulata-dal-creditore-con-uno-dei-condebitori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natura costitutiva e non dichiarativa delle divisioni giudiziali e sue conseguenze nei casi di masse plurime</title>
		<link>https://www.studioonofri.it/natura-costitutiva-e-non-dichiarativa-delle-divisioni-giudiziali-e-sue-conseguenze-nei-casi-di-masse-plurime/</link>
		<comments>https://www.studioonofri.it/natura-costitutiva-e-non-dichiarativa-delle-divisioni-giudiziali-e-sue-conseguenze-nei-casi-di-masse-plurime/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2025 23:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Onofri]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Parere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioonofri.it/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="row">
	<div class="full-width-text spb_content_element col-sm-12 spb_text_column">
		<div class="spb_wrapper clearfix">
			<div class="heading-wrap"><h3 class="spb-heading spb-text-heading"><span>Parere del novembre 2025</span></h3></div>
			
<h1 style="text-align: justify;">Natura costitutiva e non dichiarativa delle divisioni giudiziali e sue conseguenze nei casi di masse plurime, da considerarsi unificabili anche da parte del giudice nell’interesse delle parti, in difetto di un loro accordo in proposito</h1>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. La divisione è un negozio a effetti reali con funzione distributiva, sicché è costitutiva e non meramente dichiarativa. Essa produce un nuovo assetto di proprietà esclusive creandone più di una e non si limita a dichiarare diritti già esistenti</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la memorabile sentenza del <strong>7/10/2019, n. 25021, </strong>hanno affermato la natura della divisione (tanto contrattuale che giudiziale) quale <strong>fatto ad efficacia costitutiva e non meramente dichiarativa</strong>. Questa pronuncia ha superato, con una radicale inversione di tendenza, la tradizionale tesi della <em>natura dichiarativa </em>delle divisioni. Queste, sia ereditarie che ordinarie, vanno assimilate tra loro quanto alla <em>natura </em>ed all’<em>esito</em>, essendo appunto tutte <strong>ad effetti reali e con funzione distributiva</strong>.  L’efficacia <em>modificativa</em> e al tempo stesso <em>costitutiva </em>delle divisioni viene desunta dal fatto che esse determinano un significativo mutamento nella sfera giuridica dei condividenti, comportando il passaggio dalle titolarità indivise <em>per quote, </em>alle proprietà <em>esclusive</em> delle porzioni dei beni assegnati con il cosiddetto <em>apporzionamento</em>. In proposito detta pronuncia afferma che la <strong><em>retroattività</em></strong> di cui all’art. 757 C.C. “<strong><em>si accompagna per sua natura all’efficacia costitutiva” </em></strong>mentre “<strong><em>non possono retroagire gli effetti di un atto che si limiti a dichiarare o accertare la situazione giuridica già esistente</em></strong>”. La divisione infatti è un <strong>negozio con una <em>causa non di scambio ma distributiva</em> ad effetti reali<em>. </em></strong>Il principio cardine, che ispira e sovrintende la funzione distributiva, è innanzitutto quello della <strong>rigorosa proporzionalità oggettiva tra quote e porzioni</strong>. Poiché la divisione giudiziale è <em>costitutiva</em>, il Giudice <em>crea</em> e non <em>dichiara</em> i nuovi diritti esclusivi. Ciò implica un suo margine discrezionale di scelta e non una mera applicazione automatica di regole astratte.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. La procedura di divisione giudiziale ha natura mista. Non è solo un processo meramente contenzioso ma ha pure un contenuto negoziale. Le parti chiedono al Giudice non solo di accettare ma anche di attuare la divisione autorizzando lo stesso a compiere tutte le operazioni all’uopo necessarie </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Vale evidenziare che nella <em>divisione giudiziale</em>, circa l’aggiudicazione dei lotti e l’attività prodromica di formazione dei progetti, il ruolo del Giudice non è quello di <em>comporre una lite</em>, bensì quello di <strong><em>mandatario </em>delle parti a concludere il negozio divisorio</strong>, ruolo quest’ultimo assimilabile alla funzione del <strong><em>terzo </em></strong>di cui all’<strong>art. 1349 C.C. </strong>(di determinazione cioè dell’oggetto del contratto da parte dello stesso terzo).</p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong><em>deferimento </em></strong>al terzo ed in subordine all’Autorità giudiziaria si trova esplicitato nelle molteplici fattispecie di cui ai seguenti articoli del C.C.: -631, commi 2 e 3; -664, commi 2 e 3; -778, commi 2 e 3; -1286, commi 2 e 3; -1287, comma 3; -1473, commi 1 e 2; -2264, comma 1; -2603, ultimo comma.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel procedimento divisionale il Giudice, con l’<em>aggiudicazione </em>dei lotti, conclude, come insegnano giurisprudenza e dottrina, <strong>un</strong> <strong>negozio giuridico</strong> <strong>per conto e nell’interesse dei condividenti suoi mandanti</strong>. Questo <strong><em>secondo ragionevolezza</em>, <em>ponderazione e proporzionalità</em></strong> nel rispetto delle norme sostanziali in materia ed appunto analogamente a quanto fa il <strong><em>terzo arbitratore, </em>ex art. 1349 C.C.</strong>. La differenza del ruolo tra <em>giudicante </em>e <em>intermediario </em>emerge dal codice di rito che distingue nettamente il <em>processo di cognizione </em>dal<em> procedimento</em> <em>speciale di divisione</em>. In quest’ultimo, il Giudice prima propone ai condividenti un progetto e se questi non lo accettano poi <strong><em>dispone in loro vece</em></strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale prospettazione è in palese sintonia con il disposto dell’<strong>art. 2932 C.C.</strong> in materia di <em>esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto</em>, secondo il quale è possibile anzi dovuta “<strong><em>una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso</em></strong><em>”.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3. La divisione di masse plurime deve essere, secondo il diritto vivente, eseguita mediante singole molteplici procedure separate. La Corte Suprema ha ammesso però la possibilità di una unificazione negoziale delle stesse pattuita, tra i condividenti per attuare così un’unica divisione. La giurisprudenza, in difetto di accordo tra le parti, non ha ancora ammesso l’unificazione ad opera del Giudice benché questo possa disporre nell’interesse e in luogo dei suoi mandanti.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Si distinguono infatti le divisioni di <em>masse singole </em>da quelle di una <em>pluralità di masse di diverse provenienze</em>. In proposito, secondo la Corte di Cassazione, <strong>la pluralità dei titoli di acquisto ingenera plurime comunioni</strong>, con la conseguenza che ciascun compartecipe <strong>non vanta sulla totalità dei beni </strong>un diritto corrispondente alla somma delle singole frazioni che gli derivano da ciascun titolo, ma è titolare di tanti diritti, ciascuno per la quota corrispondente ad ogni titolo di acquisto. Attribuendo ad un condividente su una sola massa la somma delle quote vantate su masse diverse, gli si assegnerebbero beni eccedenti la sua frazione di diritto su quella massa, escludendolo al contempo dalle altre (e reciprocamente si opererebbe nei confronti dei restanti condividenti). In conseguenza di ciò, l’atto di divisione di più masse <strong>ha solo apparentemente natura di accertamento o dichiarativa, costituendo in realtà un negozio ad effetto traslativo </strong>che può essere qualificato in termini sia di <strong>permuta</strong> (in caso di assegnazione ad un condividente, su una sola massa, di beni di valore corrispondente alla somma dei diritti a lui spettanti pro quota su ciascuna delle altre masse), sia di <strong>compravendita</strong> (in caso di assegnazione ad un condividente di una quota di fatto eccedente quella di diritto).  In definitiva, nell’ipotesi di scioglimento di più comunioni generate da più titoli, si realizza non un atto <strong>meramente dichiarativo </strong>ad effetto retroattivo bensì<strong> un negozio traslativo di diritti</strong>. Questo anche nel caso in cui <strong>non</strong> si proceda a compensi o conguagli. La giurisprudenza basata sul presupposto (superato) della <em>natura dichiarativa delle divisioni,  è però mitigata da varie pronunce che hanno </em>introdotto la possibilità di procedere ad una sola divisione quando le parti vi consentono, <strong><em>con un atto di conferimento delle singole masse comuni in un’unica comunione</em></strong> (V. <em>ex multis</em>: Cass. n. 314/2009;  n. 3029/2009; 6/2/2019 n. 3512; n.5798/2012; n.25756/2018; n.15494/2019 e n.15764/2020). Si parla in proposito di “<em>principio di autonomia delle comunioni derivanti da titoli diversi, <strong>salvo diverso accordo</strong>”</em>. Ciò è affermato al fine di pervenire ad una <em>distribuzione </em>delle singole porzioni <strong><em>maggiormente ragionevole, più opportuna e comunque sempre proporzionata</em></strong> <strong><em>rispetto alle quote, alle esigenze e agli interessi dei singoli condividenti</em></strong>. Quindi, la <strong><em>prassi </em></strong>giurisprudenziale delle <em>divisioni separate,</em> in caso di diverse provenienze, non è più da tempo insuperabile per rendere praticabile una sola divisione, basta un <strong><em>accordo</em></strong> <strong><em>di unificazione</em></strong> delle masse di diversa origine da parte dei condividenti e quindi,  ragionevolmente pure dal Giudice incaricato di ripartire i beni nel modo più vantaggioso. E’ razionale ritenere che, in mancanza della concorde volontà delle parti, l’<em>unificazione</em> delle masse e la conseguente <em>ripartizione</em> dei beni comuni <strong><em>possano,</em> anzi <em>debbano </em>essere disposte dal Giudice per conto e nell’interesse dei condividenti</strong>. Ciò è contraddetto dalla attuale giurisprudenza ma al contrario appare <strong><em>possibile</em></strong> e nel maggior numero dei casi <strong><em>doveroso</em></strong>, tanto più che il condividente che si opponga non risulterà portatore di un suo effettivo interesse, perché di fatto egli in tal modo si opporrebbe a suo discapito (spesso per non commendevoli pretese di rivalsa personale). Le <em>ragioni concrete</em> che giustificano <em>l’unificazione pattizia</em> delle masse plurime valgono ovviamente pure per quella che venisse, con congrua motivazione, disposta dal Giudice <em>per mandato a decidere nel migliore e nel più razionale dei modi</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Circa la <em>discrezionalità tecnica</em> del Giudice, si veda <em>ex multis</em> <strong>Cass. 24/10/2024 n. 27602</strong>. Si tratta infatti di un <em>potere funzionale</em> (non di un <em>arbitrio</em>) esercitato all’esito di un contraddittorio, con bozza di progetto sottoposta alle parti e dopo le loro osservazioni. <em>Potere</em> comunque svolto con ragionevolezza, proporzionalità e rigore processuale.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>4. L’unificazione delle masse ad opera del Giudice non viola il principio <em>dispositivo</em> ex artt. 99-112 e 115 C.P.C., perché l’oggetto della domanda consiste non in un singolo bene o in una determinata modalità, bensì nella divisione in natura più conveniente e conforme alle quote dei condividenti. Il principio dispositivo regola la scelta del <em>fine</em> (<em>le parti scelgono che cosa ottenere</em>) ma il Giudice decide i <em>mezzi</em> (<em>egli sceglie cioè come realizzare il fine</em>)</strong></p>
<p style="text-align: justify;">E’ incontestabile che i giudicanti <strong>siano sempre tenuti ad interpretare <em>secundum constitutionem </em></strong>la disciplina che applicano, prima ed in luogo di devolvere alla Consulta l’esame della costituzionalità o meno, tanto di <strong><em>norme </em></strong>specifiche che di un cosiddetto <strong><em>diritto vivente</em></strong>. Si tratta in tal caso di <em>interpretazione costituzionalmente orientata</em> che qui si impone in forza del confronto tra l’<strong><em>irragionevolezza</em></strong> di assurde parcellizzazioni di beni comuni e la <strong><em>possibilità di unificare proficuamente le varie provenienze</em></strong>. Ciò non solo per convergente volontà dei comproprietari ma, in difetto di questa, anche da parte del Giudice quale mandatario. Questo deve sempre scegliere tra le possibili esegesi e tra varie soluzioni prospettabili, optando per quelle che conducono a risultati più ragionevoli e che risultano fondate su criteri di parità, disattendendo di contro le scelte che tali non sono. Tutto questo pure in contrasto con un <strong><em>diritto vivente astratto</em></strong><em>. </em>Non basta tener conto della <strong><em>ratio legis, </em></strong>ma occorre commisurare la normativa in esame alla <strong><em>ratio constitutionis,</em></strong> in rapporto al caso concreto. <em>L’interpretazione così orientata </em>comporta una <strong><em>reductio ad legitimationem</em></strong><em>.</em></p>
<p style="text-align: justify;">In altre parole, l’obiezione secondo cui l’unificazione giudiziale delle masse plurime eccederebbe i limiti imposti dal <strong><em>principio dispositivo</em></strong> –ex artt.  99, 112 e 115 C.P.C., si può replicare che occorre distinguere la determinazione dell’<em>oggetto</em> del giudizio, che compete alle parti, dalla scelta delle <em>modalità tecnico-attuative </em>attraverso le quali il Giudice realizza il risultato divisorio. Nella domanda di divisione il <em>petitum</em> non si esaurisce nell’indicazione dei beni o delle quote, ma si concretizza nella richiesta al Giudice di procedere allo scioglimento della comunione nel modo più equo e funzionale, conformemente ai criteri di cui all’art. 727 C.C.. Ne deriva che la <em>potestà</em> del magistrato di modellare le operazioni divisionali, anche mediante l’unificazione delle masse,<strong> non integra un giudizio <em>ultra</em> e/o <em>extra petita</em>, ma costituisce l’esercizio fisiologico del potere costitutivo che gli è conferito dalla legge</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Chi chiede la divisione <strong>implicitamente</strong> vuole che essa avvenga nel modo più conveniente e se questo risultato non può ottenersi senza l’unificazione preliminare delle masse, tale operazione appare un mezzo tecnico strumentale necessario al conseguente fine perseguito. Il Giudice così operando non altera la domanda, ma la concretizza secondo criteri di proporzionalità, efficienza e giustizia sostanziale, come mandatario <em>ex lege</em> e quale garante dell’equilibrio tra le rispettive quote. Va ribadito che in tale prospettiva il <em>principio dispositivo</em> delimita il <strong><em>fine</em></strong> dell’attività giurisdizionale  (lo scioglimento della comunione), ma non ne paralizza i<strong> <em>mezzi</em></strong> che restano affidati alla <strong>discrezionalità tecnica del giudicante</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa interpretazione trova quantomeno indiretta conferma nella giurisprudenza che riconosce ai magistrati il potere di adottare “<em>tutte le soluzioni più idonee a rendere equa e funzionale la divisione</em>”. Valgono in argomento <em>ex multis </em>le seguenti pronunce.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><u>&#8211; Cass. 17/8/2023 n. 24730</u></strong> (al n. 4 delle ragioni della decisione): “<em>Colui che agisce in giudizio per lo scioglimento della comunione tende sia all’<strong>effetto strumentale </strong>della cessazione dello stato giuridico della comunione, sia all’<strong>effetto finale</strong> dell’attribuzione in suo favore della porzione cui abbia diritto, ma di tali effetti, mentre il <u>primo</u> è strettamente connesso all’esercizio del diritto potestativo alla divisione nella <strong>forma</strong>  della domanda giudiziale, il <u>secondo</u>, per quanto riguarda l’individuazione dell’oggetto del nuovo diritto del singolo, <strong>prescinde</strong> dalla richiesta della parte in quanto <strong>il Giudice provvede in modo autonomo a determinare le porzioni e ad attribuirle ai condividenti, esercitando i propri poteri discrezionali</strong>, indipendentemente dalle indicazioni contenute nella domanda in merito alle concrete modalità delle operazioni divisionali, ancorché tali manifestazioni possano influire sull’andamento delle operazioni (Cass. n. 5462/1986)</em>”. Da questa affermazione si deduce che il Giudice ha il potere di adottare, nell’ambito del <em>thema decidendum</em>, tutte le soluzioni più idonee a rendere equa e funzionale la divisione. Tale potere è generale e può ritenersi esercitabile anche in sede di unificazione delle masse.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><u>&#8211; Cass. 11/9/2020 n. 18910</u></strong>: “<em>In tema di giudizio divisorio avente ad oggetto masse plurime ereditarie provenienti da titoli diversi, la <strong>divisione unitaria</strong> può avvenire per effetto del consenso comunque manifestato dai condividenti <strong>e quello tra essi che la contesti deve risultare portatore di un concreto ed effettivo interesse leso da tale tipo di procedimento unitario divisionale</strong></em>”. La motivazione di questa pronuncia non contiene l’affermazione della sufficienza di un consenso di tutte le parti alla divisione unitaria di più masse, ma sancisce però la necessità che il condividente che si opponga alla divisione unitaria <strong>debba essere portatore di un interesse concreto alla sua opposizione</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">L’unificazione delle masse, <strong>quando diretta a evitare risultati antieconomici o pregiudizievoli per il valore complessivo del patrimonio</strong>, non si pone dunque al di fuori del<em> thema decidendum</em>, ma ne rappresenta la più coerente e ragionevole attuazione.</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva, con l’unificazione giudiziale il principio dispositivo è rispettato, poiché il Giudice non propone a se stesso una diversa domanda ma risponde nel modo più intelligente ed efficace a quella formulatagli di dividere il patrimonio comune al meglio, secondo giustizia, ragionevolezza e proporzione.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>5. Ulteriori considerazioni sul potere del Giudice di unificare le masse purché ne sussistano ragioni concrete di necessità o di rilevante opportunità. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Quando si tratta, ad esempio di terreni o fabbricati, inevitabilmente o quantomeno nella maggioranza dei casi le divisioni singole per ciascuna massa comportano di fatto rilevanti esiti negativi per i condividenti o per alcuni di essi. Nelle divisioni di immobili agricoli, seguendo il criterio delle masse plurime si perviene quasi sempre ad un <strong>ragguardevole minor valore finale complessivo dei beni suddivisi. </strong>Ciò a causa soprattutto di <strong><em>criticità irrigue, di difficoltà degli accessi e di scarsa funzionalità </em></strong>derivanti dalle conseguenti molteplici frammentazioni, deliberando appunto una pluralità di ripartizioni anziché quelle in numero minore ottenibili con l’unificazione <em>de qua </em>(si segnala che questo scritto è nato in occasione di una procedura divisionale giudiziaria di ben <strong>quattordici masse</strong>).</p>
<p style="text-align: justify;">Vale altresì richiamare in parallelo, circa un’ipotesi assimilabile a quella in oggetto, l’<strong>art. 720 C.C.</strong>. che recita: “<em>Se nell’eredità vi sono immobili <strong>non comodamente divisibili</strong> o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell’igiene e la divisione dell’intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, <strong>essi devono preferibilmente essere compresi per intero</strong>, con addebito dell’eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l’attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all’incanto”. </em>In argomento si è espressa <strong>Cass. 28/7/2021 n. 21612 </strong>affermando: “<em>In tema di divisione giudiziale di un compendio immobiliare ereditario, l’art. 718 C.C., in virtù del quale ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la sua parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 C.C., <strong>trova deroga</strong>, ai sensi dell’art. 720 C.C., <strong>non solo</strong> in caso di mera “non divisibilità” dei beni, <strong>ma anche</strong> in ogni ipotesi in cui gli stessi – secondo un accertamento riservato all’apprezzamento di fatto del Giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, <strong>se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa –</strong> <strong>non siano “comodamente” divisibili</strong> e, cioè, allorché sia elevata la misura dei conguagli dovuti tra le quote da attribuire ovvero quando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l’aspetto strutturale, <strong>non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento</strong>, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non comprendenti opere complesse o di notevole costo, <strong>ovvero porzioni che, sotto l’aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell’intero</strong></em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Incidentalmente si osserva che, in alcuni casi, applicando <strong>in modo incrociato </strong>l’art.720 cit., si può ottenere un risultato analogo a quello conseguibile con l’unificazione <em>de qua</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">In dottrina vale in argomento quanto affermato da <u>Antonio Astone</u> in “<em>La divisione ereditaria</em>” &#8211; Nel<em> Codice Civile Commentario </em>a cura di Schlesinger, Busnelli e Ponzanelli, Giuffre’ 2022, sub art. 720, da pag. 162 a pag. 177. Ivi è scritto a pag. 162: “<em>Anche la nozione di <strong>non comoda divisibilità </strong>non richiama criteri naturalistici bensì <strong>economico-giuridici</strong>. Per comoda divisibilità, il cui accertamento è riservato all’apprezzamento del Giudice ed incensurabile in sede di legittimità, deve intendersi la possibilità di conseguire la divisione della cosa <strong>senza spese rilevanti o imposizione di limitazioni, pesi e vincoli</strong> a carico delle singole quote e in maniera che il frazionamento dell’immobile, considerato sotto l’aspetto economico e funzionale, <strong>non produca</strong> <strong>un notevole deprezzamento dello stesso in relazione alla normale utilizzazione del complesso indiviso (Cass. 18/1/1982 n. 314)</strong>. L’incomodità del frazionamento attiene quindi tanto ai mezzi necessari per realizzarlo quanto al risultato cui tende il frazionamento stesso. Il criterio, che deve orientare nell’accertamento della <strong>incomoda divisibilità</strong>, <strong>è di tipo funzionale </strong>dovendo le porzioni ereditarie poter assolvere la medesima funzione del tutto; la <strong>incomoda divisibilità </strong>ricorre pertanto laddove si accerti la materiale <strong>irrealizzabilità</strong> del frazionamento dell’immobile o la sua realizzabilità <strong>a pena di notevole deprezzamento o l’impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, tenuto conto dell’attuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso (Cass. 27/11/2017 n. 28230)</strong>”.</em><strong><em> </em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>6. Va in merito stigmatizzato il formalismo giuridico &#8211; Non si può ridurre il diritto a schemi astratti che ignorino gli effetti concreti sui beni e sugli interessi coinvolti &#8211; La divisione deve mirare a porzioni utili e di valore, non a risultati formalmente corretti ma di fatto economicamente dannosi. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Quanto fino ad ora esposto induce a richiamare contestandolo il vizio del <strong><em>formalismo giuridico</em></strong> (da non confondere con la forza e l’efficacia della <strong><em>forma</em></strong>), stigmatizzato da molti autorevoli autori (v. ad.es. in <em>web</em>, alla voce “<em>formalismo giuridico</em> <em>di Salvatore Satta”,</em> nonché alla voce “<em>Paul Ricoeur contro il formalismo</em>”). Infatti la <strong><em>complessità</em> </strong>e la <strong><em>ricchezza</em></strong> dell’esperienza umana (che non può essere soddisfatta esclusivamente con giudizi o scelte basate su norme formulate in astratto, in anticipo e a distanza rispetto ai singoli casi particolari della vita) non consentono di attribuire <strong><em>a priori</em></strong> <strong>valenza dogmatica assoluta</strong> alle <em>forme giuridiche</em> e alle <em>procedure </em>senza tener conto del <strong>contesto e delle conseguenze</strong> <strong>effettive </strong>delle azioni regolate dall’ordinamento. Il <em>formalismo </em>tende invece a ridurre il diritto ad un insieme di rigide regole astratte e <strong><em>a</em></strong> <strong><em>trascurare il ruolo della giusta e ponderata interpretazione.</em> </strong>Il diritto oggettivo non può essere sempre e comunque ricondotto alla sola lettera delle leggi (v. art. 12 delle <em>Disposizioni preliminari al C.C</em>.) ma <strong>va visto nel suo rapporto con l’ideale di giustizia, nonché con il contesto</strong> <strong>storico e sociale</strong>. Pur riconoscendo l’incontestabile e rilevante importanza delle <em>forme  giuridiche</em>, non può essere negata, anzi va proclamata la necessità di una <strong><em>interpretazione che tenga conto delle finalità perseguite, nonché dei principi generali presupposti e pure delle convenienze concrete dei singoli e della società. </em></strong>Pertanto nel decidere si deve sempre valutare nella loro <strong><em>concretezza</em> </strong>il caso specifico e gli interessi di coloro che agiscono. Questo per evitare che le norme prevalgano nella loro astrattezza sulla complessità dell’esistenza umana e sulle reali posizioni soggettive delle persone. E’ necessario prendere atto dell’eventuale necessità di <strong><em>temperare</em> </strong>o <strong><em>integrare</em></strong><em>, </em>secondo <strong><em>ragionevolezza</em></strong> e <strong><em>realismo</em></strong>, la portata formale della <em>normativa </em>e tanto più della <em>prassi</em> dettate in modo generalista e non focalizzate, sulla peculiarità di casi singoli.</p>
<p style="text-align: justify;">La Suprema Corte, quando ha ammesso che l<em>’unificazione</em> pattuita tra contitolari di una pluralità di comunioni, <strong>non si è riferita ad un’ esplicita norma</strong> che le consentisse di superare detta regola giurisprudenziale delle molteplici divisioni. Infatti, la stessa ha ritenuto consentibile anzi doveroso <strong>far prevalere sulla forma astratta la volontà di un miglior risultato e gli interessi concreti meritevoli di tutela</strong> (questa scelta presenta peraltro una chiara analogia con il riconoscimento della figura della “<strong><em>causa contrattuale in concreto</em></strong><em>”, </em>affiancata alla “<strong><em>causa astratta</em></strong> <strong><em>regolata dal codice civile</em></strong>”).</p>
<p style="text-align: justify;">Seguendo detto criterio, risulta logico e doveroso provvedere da parte del Giudice, per conto e nell’interesse dei condividenti, all’<em>unificazione</em> delle provenienze che non abbia ottenuto l’assenso di tutte le parti e che sia però chiaramente giustificata dalle rilevanti conseguenze negative che deriverebbero dalla formazione di troppe e come tali incongrue porzioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Avallano la prospettata potestà del Giudice il <strong><em>principio di proporzionalità</em></strong> e quello che da esso (che da questo deriva)<em> <strong>del minimo mezzo</strong>.</em> Quest’ultimo prescrive <strong><em>l’adeguatezza dei mezzi impiegati</em></strong> <strong><em>al fine perseguito</em></strong> e si affianca a quello di <strong><em>ragionevolezza</em></strong> costantemente applicato dalla Corte Costituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il <em>criterio del minimo mezzo</em> può essere definito come il principio per il quale, tra vari possibili modi di ottenere un determinato risultato, <strong><em>si deve </em></strong>scegliere quello che comporta i minori oneri o costi, ossia che perviene di fatto a maggiori e/o migliori utilità. In altre parole, devono essere evitate soluzioni complesse o elaborate quando esistono alternative più semplici, efficaci e soddisfacenti. Invero, se può ritenersi razionale il principio dell’<strong><em>autonomia</em></strong><em> delle comunioni derivanti da titoli diversi,</em> è ancor più ragionevole l’<strong><em>unificazione </em></strong>in parola per pervenire a  risultati più congrui. Detti principi non valgono soltanto nell’ambito del diritto amministrativo ma attraversano ogni settore del diritto oggettivo e della vita.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>7. Considerazioni riassuntive e suggerimenti pratici nella prospettiva di una possibile unificazione delle masse da parte del Giudice</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Riassumendo, a giudizio di chi scrive, nel suo specifico ruolo di <em>mandatario ed</em> <em>intermediario arbitratore</em> il Giudice <strong>deve</strong> attenersi ai <strong><em>principi fondamentali</em></strong> del nostro ordinamento, optando per le soluzioni maggiormente vantaggiose per le parti e decidendo come esse avrebbero dovuto disporre <strong><em>secondo ragionevolezza</em></strong><em>. </em>Pertanto, nel procedimento di divisione di masse plurime si dovrebbe:</p>
<ol>
<li style="text-align: justify;">Dare atto che secondo le Sezioni Unite la divisione ha<strong><em> natura costitutiva </em></strong>e non<strong><em> dichiarativa, </em></strong>in base tra l’altro alla sua retroattività, ex art. 757 C.C., che non avrebbe alcuna ragione di essere espressamente disposta se tale natura fosse<em> dichiarativa</em><strong>.</strong></li>
<li style="text-align: justify;">Non ritenere vincolante la <strong><em>prassi quale</em></strong><em> <strong>diritto vivente </strong></em>che, in forza di detta esplicitata retroattività, ha per anni erroneamente dedotta la necessità di procedere a tante divisioni separate per ogni singola massa.</li>
<li style="text-align: justify;">Chiedere al C.T.U. di valutare la possibilità dell’<strong>unificazione</strong> delle masse per l’esistenza o meno dei relativi presupposti di ragionevolezza ed opportunità nel concreto interesse delle parti, incaricando quindi lo stesso C.T.U. di formulare in tal caso un unico progetto.</li>
<li style="text-align: justify;">Motivare questa scelta anche con un’<strong><em>interpretazione</em> <em>costituzionalmente orientata</em></strong>, in riferimento ai seguenti principi costituzionali e civilistici di: <strong>&#8211; </strong>“<strong><em>Ragionevolezza</em></strong>” ossia <strong><em>logicità</em></strong> che si evince dal nostro sistema giuridico; &#8211; “<strong><em>Proporzionalità</em></strong>”, ossia <strong><em>adeguatezza</em></strong> dei mezzi impiegati al fine perseguito, che costituisce un corollario del precetto di <strong><em>uguaglianza</em></strong> di cui all’art. 3 Cost.; &#8211; “<strong><em>Solidarietà</em></strong>” tra soggetti portatori di interessi potenzialmente confliggenti, criterio che si ricava dall’art. 2 Cost.; &#8211; “<strong><em>Divieto dell’abuso del diritto</em></strong>” che è correlato ai principi di <strong><em>buona</em></strong> <strong><em> fede</em></strong><em> <strong>oggettiva</strong></em> e di <strong><em>correttezza</em></strong> che impongono a chiunque di agire in modo da preservare gli interessi altrui e costituiscono un dovere giuridico autonomo a carico delle parti contraenti (artt. 1175 &#8211; 1374 e 1375 C.C.); &#8211; “<strong><em>Parità di trattamento</em></strong>” tra il potere dei condividenti di unificare le masse e quello del Giudice di attuare una sola divisione più profittevole (ciò ex artt. 2 e 3 Cost.); &#8211; “<strong><em>Contrasto alla scorrettezza ed alla malafede</em></strong>” di chi irragionevolmente volesse una pluralità di divisioni benché a suo discapito; &#8211; “<strong><em>Causa concreta e giudizio di meritevolezza</em></strong>” circa il risultato più vantaggioso che le parti potrebbero conseguire con l’unificazione pattizia delle masse; &#8211; “<strong><em>Funzione economico sociale della proprietà ex art. 42 Cost.</em></strong>” perché l’unificazione, preserva la piena utilizzabilità economica dei beni e realizza la funzione sociale di tale diritto, evitandone un uso improprio con riflessi dannosi per la collettività.</li>
<li style="text-align: justify;">Richiamare in parallelo ed in analogia funzionale l’<strong>art. 2932 C.C.</strong> che prevede decisioni del Giudice che producano gli effetti di <strong>negozi giuridici dovuti </strong>ma non perfezionati, nonché l’<strong>art.720 C.C. </strong>relativo alla <strong><em>incomoda divisibilità</em></strong>.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><strong>8. Rinvio in ordine alla registrazione di sentenze divisionali di beni di <em>diverse provenienze</em> <em>unificate dal Giudice</em>.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">In proposito ci si limita a rilevare che in tal caso il <em>trattamento fiscale</em> non potrà che essere <strong>identico</strong> a quello applicabile nei casi di <strong><em>unificazioni concordate tra le parti</em></strong> (l’argomento richiede infatti uno specifico approfondimento, attese alcune incertezze interpretative in materia; si vedano in particolare l’art.34, commi 1 – 2 e 4 del D.P.R. 26/04/1986 n.131 e l’art.8 della Tariffa, parte I, ivi allegata).</p>
<p style="text-align: right;">                                                                                         Avv. Giuseppe Onofri</p>
<p style="text-align: right;">(Novembre 2025)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>P.S.</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Nel redigere questo parere si è fatto uso, in via di ausilio tecnico, anche di strumenti di intelligenza artificiale, segno dei tempi nuovi in cui anche la riflessione giuridica può dialogare con la macchina, senza però e comunque che il pensiero abdichi alla propria libertà.</em></p>

		</div> 
	</div> </div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.studioonofri.it/natura-costitutiva-e-non-dichiarativa-delle-divisioni-giudiziali-e-sue-conseguenze-nei-casi-di-masse-plurime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riflessioni preliminari e collaterali al Codice Deontologico Forense</title>
		<link>https://www.studioonofri.it/riflessioni-preliminari-e-collaterali-al-codice-deontologico-forense/</link>
		<comments>https://www.studioonofri.it/riflessioni-preliminari-e-collaterali-al-codice-deontologico-forense/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2015 14:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AvvocatoOnofri]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Parere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioonofri.it/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Ritengo opportuno iniziare con due affermazioni generali.
1. L’efficacia e la conseguente gratificazione personale di qualsiasi azione umana, quindi in particolar misura dell’agire dell’avvocato, sono direttamente proporzionate alla consapevolezza del ruolo svolto, dei relativi compiti, dei fini perseguiti e dei mezzi più idonei.
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Ritengo opportuno iniziare con due affermazioni generali.
1. L’efficacia e la conseguente gratificazione personale di qualsiasi azione umana, quindi in particolar misura dell’agire dell’avvocato, sono direttamente proporzionate alla consapevolezza del ruolo svolto, dei relativi compiti, dei fini perseguiti e dei mezzi più idonei.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.studioonofri.it/riflessioni-preliminari-e-collaterali-al-codice-deontologico-forense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sindacato del giudice sulle valutazioni tecniche della P.A.. Superamento del sindacato estrinseco e debole</title>
		<link>https://www.studioonofri.it/sindacato-del-giudice-sulle-valutazioni-tecniche-della-p-a-superamento-del-sindacato-estrinseco-e-debole-2/</link>
		<comments>https://www.studioonofri.it/sindacato-del-giudice-sulle-valutazioni-tecniche-della-p-a-superamento-del-sindacato-estrinseco-e-debole-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2015 09:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AvvocatoOnofri]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Parere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioonofri.it/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[È tramontata l’equazione: discrezionalità tecnica uguale a merito insindacabile. In sede di legittimità è preclusa solo la valutazione diretta dell’interesse pubblico, cioè del merito dell’atto amministrativo, ossia è esclusa soltanto la sostituzione del Giudice dell’Amministrazione nella scelta fra le possibili diverse soluzioni tecniche opinabili. La possibilità di accertare il fatto consente invece la cognizione piena dell’azione amministrativa.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[È tramontata l’equazione: discrezionalità tecnica uguale a merito insindacabile. In sede di legittimità è preclusa solo la valutazione diretta dell’interesse pubblico, cioè del merito dell’atto amministrativo, ossia è esclusa soltanto la sostituzione del Giudice dell’Amministrazione nella scelta fra le possibili diverse soluzioni tecniche opinabili. La possibilità di accertare il fatto consente invece la cognizione piena dell’azione amministrativa.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.studioonofri.it/sindacato-del-giudice-sulle-valutazioni-tecniche-della-p-a-superamento-del-sindacato-estrinseco-e-debole-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superamento, a seguito del contratto definitivo che non lo recepisce, di un patto di prelazione per appalti di opere edili strettamente riferito al preliminare di vendita dell’area oggetto di successivi interventi da parte dell’acquirente</title>
		<link>https://www.studioonofri.it/superamento-patto-di-prelazione-per-appalti-opere-edili-preliminare-di-vendita-area/</link>
		<comments>https://www.studioonofri.it/superamento-patto-di-prelazione-per-appalti-opere-edili-preliminare-di-vendita-area/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2014 11:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AvvocatoOnofri]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Parere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studioonofri.it/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[1.1 La scrittura privata cui ci si riferisce, tra impresa edile promittente venditrice e società commerciale promissaria acquirente (futura appaltatrice) nella sua prima premessa fa esplicito riferimento al preliminare di vendita tra le stesse parti. Nella seconda e terza premessa essa richiama poi l’intenzione della parte promissaria di realizzare sull’immobile in oggetto “una serie di opere”. Tali premesse hanno chiaramente il significato di indicare la comune concreta finalità economico-sociale delle parti, ossia la causa giuridica in concreto del patto di prelazione ivi espresso in ordine ai futuri appalti delle opere successive, causa senza della quale il patto medesimo sarebbe privo di una giustificazione pratica e logica e quindi nullo ex art. 1418, c. 2, C.C.. Questo dimostra che il richiamato preliminare e la scrittura privata contenente il patto di prelazione sono stati frutto di un’unica contrattazione, ossia di un unitario e composito incontro di volontà, sicché può concludersi che la pattuita prelazione convenzionale deve ritenersi parte o frammento del preliminare ed in questo compenetrata. Al limite, si potrà e dovrà parlare di contratti collegati, con la conseguente applicazione in ogni caso del noto principio “simul stabunt simul cadent”.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[1.1 La scrittura privata cui ci si riferisce, tra impresa edile promittente venditrice e società commerciale promissaria acquirente (futura appaltatrice) nella sua prima premessa fa esplicito riferimento al preliminare di vendita tra le stesse parti. Nella seconda e terza premessa essa richiama poi l’intenzione della parte promissaria di realizzare sull’immobile in oggetto “una serie di opere”. Tali premesse hanno chiaramente il significato di indicare la comune concreta finalità economico-sociale delle parti, ossia la causa giuridica in concreto del patto di prelazione ivi espresso in ordine ai futuri appalti delle opere successive, causa senza della quale il patto medesimo sarebbe privo di una giustificazione pratica e logica e quindi nullo ex art. 1418, c. 2, C.C.. Questo dimostra che il richiamato preliminare e la scrittura privata contenente il patto di prelazione sono stati frutto di un’unica contrattazione, ossia di un unitario e composito incontro di volontà, sicché può concludersi che la pattuita prelazione convenzionale deve ritenersi parte o frammento del preliminare ed in questo compenetrata. Al limite, si potrà e dovrà parlare di contratti collegati, con la conseguente applicazione in ogni caso del noto principio “simul stabunt simul cadent”.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.studioonofri.it/superamento-patto-di-prelazione-per-appalti-opere-edili-preliminare-di-vendita-area/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regime fiscale di cessione ad un Comune in sede di convenzione urbanistica di un impianto sportivo di proprietà privata; in particolare nel caso di impianto non di quartiere</title>
		<link>https://www.studioonofri.it/regime-fiscale-cessione-a-comune-convenzione-urbanistica-di-impianto-sportivo-proprieta-privata/</link>
		<comments>https://www.studioonofri.it/regime-fiscale-cessione-a-comune-convenzione-urbanistica-di-impianto-sportivo-proprieta-privata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2014 11:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AvvocatoOnofri]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Appunti]]></category>
		<category><![CDATA[Parere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studioonofri.it/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[1. Norme di riferimento.
Si ritiene anzitutto opportuno, per comodità di chi legge, trascrivere o richiamare in sintesi le seguenti norme che devono essere necessariamente prese in considerazione in ordine al tema.


1.1 Art. 20, comma 1, legge 28/1/1977 n. 10 (sull’edificabilità dei suoli)

“Ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d’obbligo previsti dalla presente legge si applica il trattamento tributario di cui all’art.32, secondo comma, del D.P.R. 29-9-1973 n.601”. Quest’ultima norma a sua volta (per la materia dell’edilizia economica e popolare non considerata però dal cit. art.20) prevede che “sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali … gli atti di cessione a titolo gratuito delle aree a favore dei Comuni o loro Consorzi …”.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[1. Norme di riferimento.
Si ritiene anzitutto opportuno, per comodità di chi legge, trascrivere o richiamare in sintesi le seguenti norme che devono essere necessariamente prese in considerazione in ordine al tema.


1.1 Art. 20, comma 1, legge 28/1/1977 n. 10 (sull’edificabilità dei suoli)

“Ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d’obbligo previsti dalla presente legge si applica il trattamento tributario di cui all’art.32, secondo comma, del D.P.R. 29-9-1973 n.601”. Quest’ultima norma a sua volta (per la materia dell’edilizia economica e popolare non considerata però dal cit. art.20) prevede che “sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali … gli atti di cessione a titolo gratuito delle aree a favore dei Comuni o loro Consorzi …”.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.studioonofri.it/regime-fiscale-cessione-a-comune-convenzione-urbanistica-di-impianto-sportivo-proprieta-privata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regime tributario dei diritti edificatori solo trasferibili</title>
		<link>https://www.studioonofri.it/regime-tributario-dei-diritti-edificatori-solo-trasferibili/</link>
		<comments>https://www.studioonofri.it/regime-tributario-dei-diritti-edificatori-solo-trasferibili/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2013 11:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AvvocatoOnofri]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Parere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studioonofri.it/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Si domanda se siano soggette all’IMU come fabbricabili oppure come agricole le aree poste, nel vigente P.G.T. di Brescia, in “Ambiti Z di Salvaguardia Ambientale” ed individuate in particolare quali “Aree di compensazione Z2”
1. Dati di fatto e relativa normativa urbanistica da considerare
1.1 Il parere richiesto riguarda un’area di compensazione Z2 del vigente P.G.T. di Brescia. Questo, nell’All.to 01 alle NTA, precisa che l’ambito Z, denominato “Aree di compensazione ambientale”, comprende porzioni del territorio comunale “da tutelare dal punto di vista paesaggistico e agricolo” con la precisazione che “in tali aree si prevedono meccanismi di compensazione, ove è possibile ottenere un diritto edificatorio, da esercitarsi altrove”. Per l’ambito Z2 è poi precisato che “in ogni caso è previsto il mantenimento delle destinazioni agricole delle aree”.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Si domanda se siano soggette all’IMU come fabbricabili oppure come agricole le aree poste, nel vigente P.G.T. di Brescia, in “Ambiti Z di Salvaguardia Ambientale” ed individuate in particolare quali “Aree di compensazione Z2”
1. Dati di fatto e relativa normativa urbanistica da considerare
1.1 Il parere richiesto riguarda un’area di compensazione Z2 del vigente P.G.T. di Brescia. Questo, nell’All.to 01 alle NTA, precisa che l’ambito Z, denominato “Aree di compensazione ambientale”, comprende porzioni del territorio comunale “da tutelare dal punto di vista paesaggistico e agricolo” con la precisazione che “in tali aree si prevedono meccanismi di compensazione, ove è possibile ottenere un diritto edificatorio, da esercitarsi altrove”. Per l’ambito Z2 è poi precisato che “in ogni caso è previsto il mantenimento delle destinazioni agricole delle aree”.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.studioonofri.it/regime-tributario-dei-diritti-edificatori-solo-trasferibili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contratti di appalto e forniture delle società in house</title>
		<link>https://www.studioonofri.it/contratti-appalto-forniture-societa-in-house/</link>
		<comments>https://www.studioonofri.it/contratti-appalto-forniture-societa-in-house/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 10:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AvvocatoOnofri]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Parere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studioonofri.it/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[1) Premesse sugli affidamenti esterni da parte delle società in house
1.1 La s.r.l. cui qui ci si rivolge è una società in house dell’ente pubblico non locale che ne è l’unico socio. La stessa è altresì inquadrabile nell’ambito degli “organismi di diritto pubblico”, nozione questa di derivazione comunitaria e oggetto anche di definizione legislativa nazionale.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[1) Premesse sugli affidamenti esterni da parte delle società in house
1.1 La s.r.l. cui qui ci si rivolge è una società in house dell’ente pubblico non locale che ne è l’unico socio. La stessa è altresì inquadrabile nell’ambito degli “organismi di diritto pubblico”, nozione questa di derivazione comunitaria e oggetto anche di definizione legislativa nazionale.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.studioonofri.it/contratti-appalto-forniture-societa-in-house/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affidamento diretto di servizi istituzionali da ente pubblico non locale a società in house</title>
		<link>https://www.studioonofri.it/affidamento-diretto-servizi-istituzionali-da-ente-pubblico-non-locale-a-societa-in-house/</link>
		<comments>https://www.studioonofri.it/affidamento-diretto-servizi-istituzionali-da-ente-pubblico-non-locale-a-societa-in-house/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 10:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AvvocatoOnofri]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Parere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studioonofri.it/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[1. Premesse generali
1.1 E’ anzitutto opportuno precisare che le finalità dell’Ente pubblico non locale che ha chiesto il parere riguardano tra l’altro la promozione e l’organizzazione di una particolare attività a rilevanza esterna che in precedenza è stata per anni appaltata a terzi e che ora si vorrebbe affidare ad una propria società in house.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[1. Premesse generali
1.1 E’ anzitutto opportuno precisare che le finalità dell’Ente pubblico non locale che ha chiesto il parere riguardano tra l’altro la promozione e l’organizzazione di una particolare attività a rilevanza esterna che in precedenza è stata per anni appaltata a terzi e che ora si vorrebbe affidare ad una propria società in house.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.studioonofri.it/affidamento-diretto-servizi-istituzionali-da-ente-pubblico-non-locale-a-societa-in-house/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il giudicato sostanziale non sempre copre il deducibile, infatti non vale per le ragioni non dedotte che non rappresentano un antecedente logico necessario della pronuncia</title>
		<link>https://www.studioonofri.it/giudicato-sostanziale-deducibile-ragioni-non-dedotte-antecedente-logico/</link>
		<comments>https://www.studioonofri.it/giudicato-sostanziale-deducibile-ragioni-non-dedotte-antecedente-logico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 09:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AvvocatoOnofri]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Parere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studioonofri.it/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[1. Il Caso
Un medico otteneva, in sede di giudizio del lavoro, in forza dell’art. 63 del D. Lgs. n. 165/01, in un primo e secondo grado di merito l’annullamento del conferimento ad altro sanitario dell’incarico quinquennale di direzione di una struttura complessa di un’Azienda Ospedaliera.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[1. Il Caso
Un medico otteneva, in sede di giudizio del lavoro, in forza dell’art. 63 del D. Lgs. n. 165/01, in un primo e secondo grado di merito l’annullamento del conferimento ad altro sanitario dell’incarico quinquennale di direzione di una struttura complessa di un’Azienda Ospedaliera.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.studioonofri.it/giudicato-sostanziale-deducibile-ragioni-non-dedotte-antecedente-logico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
